Porto d’armi, diniego meramente confermativo e sindacato del giudice (TAR Calabria n. 2002 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui l’amministrazione respinge l’istanza di revoca di un precedente diniego di porto d’armi, allorché l’atto impugnato non sia sorretto da alcuna nuova istruttoria né da una rinnovata motivazione, ma si limiti a richiamare le ragioni già espresse in un provvedimento precedente rimasto inoppugnato. Ricorre in tal caso l’atto meramente confermativo, privo di autonomo spessore provvedimentale e insuscettibile di impugnazione. Il mero decorso del tempo, ove non accompagnato da elementi di fatto realmente nuovi, non trasforma l’atto confermativo in atto di conferma in senso proprio. Nel merito, la materia delle autorizzazioni di polizia al possesso delle armi è connotata da ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile nei limiti dell’eccesso di potere, e resta salva la facoltà di presentare una nuova istanza fondata su effettivi elementi di meritevolezza.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva alla Questura di Cosenza la revoca di un provvedimento con cui era stata respinta la sua richiesta di rilascio del porto di fucile per uso caccia. L’amministrazione respingeva l’istanza, richiamando tre circostanze: un procedimento penale conclusosi nel 2013 con assoluzione per non aver commesso il fatto; un controllo dei Carabinieri in compagnia di persona gravata da pregiudizi di polizia; una nota della Stazione Carabinieri che riferiva il difetto dei requisiti di legge.
Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo l’illegittimità del provvedimento. L’amministrazione si costituiva, eccependo il carattere meramente confermativo dell’atto, l’ampia discrezionalità esercitata e l’allarme sociale delle condotte contestate. La causa era trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che gli elementi posti a base dell’istanza di revoca erano già stati scrutinati nel precedente provvedimento del 2017, rimasto inoppugnato. Gli atti gravati, tenuto conto anche del periodo di tempo non lungo intercorso, costituiscono dunque atti meramente confermativi. Nessun elemento realmente nuovo è stato allegato, a parte il decorso di circa due anni.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ribadisce che l’atto meramente confermativo ricorre quando l’amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un proprio precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza nuova motivazione: esso ha la sola funzione di illustrare che la questione è già stata delibata, con integrale richiamo della precedente determinazione. Tale atto è privo di spessore provvedimentale e, ordinariamente, non è impugnabile (Cons. Stato n. 3867 del 2018; Cons. Stato n. 4237 del 2021; Cons. Stato n. 2622 del 2021).
Diverso è l’atto di conferma in senso proprio, adottato all’esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi, connotato da una nuova motivazione (Cons. Stato n. 4525 del 2020; Cons. Stato n. 3207 del 2017; Cons. Stato n. 758 del 2015). Solo l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, con rivalutazione degli interessi e nuovo esame dei fatti, può dare vita a un provvedimento diverso, autonomamente impugnabile (Cons. Stato n. 3579 del 2021).
Sulla scorta di questi principi, il Collegio richiama il precedente di Cons. Stato n. 7581 del 2024, ove l’atto prefettizio che negava la revoca del porto d’armi senza verificare se il decorso del tempo potesse giustificare la richiesta è stato qualificato come meramente confermativo, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è pertanto inammissibile e, comunque, infondato. Nel merito, la sentenza di assoluzione evidenzia elementi di superficialità e scarsa disciplina del ricorrente che, uniti agli altri profili individuati, possono supportare un diniego in un’ottica preventiva e in ragione dell’ampia discrezionalità della materia. Resta salva la presentazione di una nuova istanza che alleghi l’ulteriore buona condotta e effettivi elementi di meritevolezza. Il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato; le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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