Self cleaning e white list: la trasformazione societaria non prova la continuità (TAR Piemonte n. 1363 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere accertato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, sì da ritenere più probabile che non il condizionamento criminale dell’impresa. Il diniego di iscrizione alla white list non può fondarsi sulla mera identità del codice fiscale, della partita IVA e dell’oggetto sociale tra il precedente operatore economico e il nuovo soggetto giuridico: l’identità dell’oggetto sociale non prova di per sé la continuità operativa. Allorché l’operazione di self cleaning abbia determinato l’estromissione del soggetto controindicato e la nascita di un soggetto giuridico autonomo, l’amministrazione deve verificare in concreto che i legami tra vecchia e nuova compagine presentino carattere di stabilità e pregnanza tali da giustificare il trasferimento delle controindicazioni antimafia. In difetto, il provvedimento è viziato per insufficienza della motivazione.
Il Fatto
La ricorrente è una società a responsabilità limitata nata dalla trasformazione di una precedente rete di imprese, dotata di autonoma soggettività giuridica. La rete aveva chiesto alla Prefettura l’iscrizione nella white list per attività di ricostruzione nelle località colpite dal sisma del 2012.
Nel corso del procedimento, la Prefettura aveva comunicato la sussistenza di elementi di controindicazione ai fini antimafia nei confronti di un componente del comitato di gestione, coinvolto in un’inchiesta per riciclaggio. La rete avviò quindi spontaneamente gli strumenti di self cleaning: il componente controindicato recedette dal contratto di rete e dalla carica, la società a lui riconducibile uscì dalla compagine, e le retiste superstiti trasformarono il contratto di rete in s.r.l. La nuova richiesta di iscrizione fu però rigettata con il provvedimento impugnato, che ravvisava un rischio infiltrativo di natura strutturale. Da qui il ricorso, integrato da motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il perimetro dell’accertamento antimafia muovendo dall’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, che assume a elemento fondante l’informazione la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Il pericolo è nozione di attualità: non sanziona fatti penalmente rilevanti, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
La prognosi non può però ridursi a un sospetto dell’amministrazione o a una vaga intuizione del giudice, altrimenti l’istituto degraderebbe a un diritto della paura. Essa deve ancorarsi a condotte sintomatiche e a elementi fattuali, taluni tipizzati dal legislatore — i cd. reati spia — altri lasciati al prudente apprezzamento dell’autorità ai sensi dell’art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, che richiede, accanto alla condanna non definitiva, concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa agevolare le attività criminose o esserne condizionata.
Sul versante delle interdittive cd. a cascata, il Collegio richiama il proprio criterio: il contagio della mafiosità da un’impresa all’altra può presumersi solo se natura, consistenza e modalità di collaborazione rivelino il carattere illecito dei legami. Ove i rapporti siano episodici, inconsistenti o remoti, deve escludersi il trasferimento automatico delle controindicazioni. Occorre che i legami assumano veste di stabilità, pregnanza e consistenza, sì da esporre al condizionamento anche l’impresa formalmente estranea.
Nel caso concreto, l’identità di codice fiscale, partita IVA e oggetto sociale non è idonea a provare i contatti tra la precedente rete e la nuova società: l’identità dell’oggetto sociale non può provare alcunché. Il provvedimento è incentrato sul soggetto poi estromesso e sulla natura di reato spia del riciclaggio — pur depotenziato dall’esclusione dell’aggravante mafiosa — ma non esamina l’operazione di self cleaning, che ha dato vita a un soggetto giuridico nuovo con fuoriuscita del componente controindicato e della sua compagine. Il corredo motivazionale risulta perciò assolutamente debole, privo di attualizzazione del pericolo rispetto alla realtà societaria superata.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dei provvedimenti prefettizi, mentre i motivi aggiunti volti avverso la società di attestazione sono dichiarati improcedibili, essendo il ritiro dell’attestazione mera conseguenza della modificazione giuridica intervenuta.
Nota della Redazione
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