Vizi della revoca di autorizzazione pubblicitaria per carenza istruttoria e motivazione (TAR Puglia n. 153 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di secondo grado, qualificato come revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, è atto ampio esercizio del potere di autotutela e deve essere anticipato dalla comunicazione di avvio del procedimento, preceduto da un’istruttoria volta a verificare i presupposti per il riesame e sorretto da una motivazione chiara da cui emergano l’interesse pubblico attuale e concreto e l’avvenuto bilanciamento degli interessi. È illegittimo il provvedimento di autotutela che si fondi su ragioni nuove e diverse rispetto a quelle enunciate nella comunicazione di avvio, senza un’istruttoria che giustifichi il mutamento, e che evochi a proprio fondamento esclusivamente interessi privati di soggetti terzi.

Il Fatto

Una società operante nel settore degli impianti pubblicitari aveva installato un cartello monofacciale di metri 6×3, autorizzato dal Comune nel 2017. Con una prima nota del novembre 2019, l’Amministrazione comunicava l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione e la rimozione dell’impianto, deducendone il contrasto con la prescrizione del piano generale degli impianti pubblicitari relativa alla distanza dai segnali di indicazione. Nonostante le controdeduzioni dell’interessata, con una successiva nota del gennaio 2020 il Comune confermava la revoca, invitando alla rimozione dell’impianto entro dieci giorni, sulla base di tre diverse ragioni: la lesione del diritto di veduta di un nuovo edificio, la pericolosità per un nuovo scivolo per disabili e l’offuscamento della visuale di un’attività commerciale. Avverso tali atti la società proponeva ricorso, poi trasposto in sede giurisdizionale su opposizione di una delle società controinteressate.

La Motivazione della Corte

Il TAR premette che la nota del gennaio 2020, pur qualificata dal Comune come revoca, potrebbe essere più correttamente riferita all’ipotesi dell’autoannullamento ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ma che in ogni caso è indubitabile che il provvedimento sia stato emesso nell’esercizio del potere di autotutela, connotato da ampia discrezionalità.

Richiamando la consolidata giurisprudenza, il Collegio evidenzia che l’esercizio di tale potere deve essere anticipato dall’apposita comunicazione di avvio del procedimento, con funzione partecipativa e difensiva, deve essere preceduto da un’istruttoria per la verifica dei presupposti del riesame e deve essere sorretto da una motivazione chiara da cui emergano l’interesse pubblico attuale e concreto e l’effettuazione del giudizio di bilanciamento degli interessi.

Nella fattispecie, il Tribunale riscontra il difetto di tali elementi. Le tre ragioni poste a fondamento della revoca risultano nuove e diverse rispetto a quella enunciata nella comunicazione di avvio del procedimento, relativa al mancato rispetto della distanza dai segnali di indicazione, che non viene più ripetuta nell’atto finale. Inoltre, dalle motivazioni addotte non è possibile evincere l’interesse pubblico attuale e concreto perseguito, né il giudizio di ponderazione degli interessi, atteso che perlomeno due delle giustificazioni evocano esclusivamente interessi privati di soggetti che si assumono danneggiati dal cartellone.

Il provvedimento di autotutela risulta pertanto illegittimo per difetto di istruttoria e per carenza di motivazione, con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento degli atti impugnati. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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