Liquidazione compensi patrocinio a spese dello Stato: valori minimi e dimezzamento ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002 (TAR Calabria n. 1566 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è rimessa all’autorità giudiziaria, che deve applicare i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, entro i limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti. Ove la controversia abbia valore indeterminabile e complessità bassa, il compenso è determinato secondo i valori minimi delle tariffe. Devono essere liquidate le fasi di studio, introduttiva, cautelare e decisionale, con applicazione dell’aumento del 50% per la presentazione di motivi aggiunti, mentre l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002 impone il dimezzamento dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio.
Il Fatto
Il difensore di un ricorrente, ammesso in via provvisoria al gratuito patrocinio, ha presentato istanza di liquidazione dei compensi per l’attività prestata nel giudizio promosso dinanzi al TAR Calabria contro un Comune. La domanda riguardava la definizione del giudizio di primo grado, conclusosi con sentenza favorevole alla parte assistita. Il giudice amministrativo è stato quindi chiamato a liquidare gli onorari e le spese spettanti al difensore, ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, tenuto conto dell’attività effettivamente svolta e dei parametri vigenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato l’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, il quale demanda all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali, con riguardo all’impegno professionale richiesto. Ha quindi applicato i parametri aggiornati dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, che ha novellato il previgente D.M. n. 55 del 10 marzo 2014.
Quanto allo scaglione tariffario, il Collegio ha qualificato la controversia come di valore indeterminabile e di complessità bassa, disponendo che le tariffe fossero applicate secondo i valori minimi. Tale scelta si giustifica in ragione dell’assenza di elementi per determinare il valore della causa e della limitata difficoltà delle questioni trattate.
In relazione alle fasi processuali, il Tribunale ha fatto applicazione dell’art. 4, comma 5, del D.M. n. 55/2014, riconoscendo la liquidazione per le fasi di studio, introduttiva, cautelare e decisionale. Per la presentazione di motivi aggiunti, ha disposto l’applicazione dell’aumento del 50% sul compenso, trattandosi di attività ulteriore rispetto a quella ordinaria. Il Collegio ha infine applicato il dimezzamento dei compensi previsto dall’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, pervenendo alla liquidazione complessiva di euro 4.569,00 per onorari, diritti e spese, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre IVA e CPA come per legge.
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Nota della Redazione
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