Legittima l’aggiudicazione senza verifica dell’anomalia se il PEF è coerente (TAR Emilia-Romagna n. 720 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di congruità dell’offerta economica in una concessione di servizi va condotto confrontando dati omogenei. Se l’offerente costruisce il PEF su ricavi annui superiori a quelli prudenzialmente stimati dalla stazione appaltante e ne motiva le ragioni, non sussiste alcuna incongruenza tra piano economico-finanziario e scheda di offerta economica, né l’offerta può dirsi in perdita. In tal caso la stazione appaltante non è tenuta ad attivare il procedimento di verifica dell’anomalia ex art. 110 del Codice Appalti, risultando il contraddittorio sul punto superfluo. La compilazione di una tabella di sub-criteri analitici, non contestati nella loro genericità, assolve all’onere motivazionale della commissione giudicatrice.
Il Fatto
La ricorrente, terza classificata nella graduatoria di una gara europea indetta dall’AUSL di Bologna per la concessione quinquennale del servizio bar e rivendita giornali presso un presidio ospedaliero, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della prima classificata. Dopo l’accesso agli atti, la società ha dedotto irregolarità nella valutazione delle offerte, lamentando in particolare la mancata verifica di congruità del piano economico-finanziario e dell’offerta economica dell’aggiudicataria e della seconda classificata.
La ricorrente ha sostenuto che i costi di gestione indicati nel PEF divergessero dai valori dell’offerta economica, con conseguente irragionevolezza dell’offerta e necessità di esclusione ex art. 23 del Disciplinare, oltre che di attivazione del procedimento di verifica dell’anomalia. Ha inoltre eccepito difetto di istruttoria e di motivazione nella attribuzione dei punteggi tecnici. La stazione appaltante e l’aggiudicataria si sono costituite chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo dal presupposto metodologico del confronto tra grandezze omogenee. La censura di incongruenza tra PEF e offerta economica si fonda su un assunto errato: l’aggiudicataria non ha costruito la propria proposta sul valore annuo della concessione stimato dall’Amministrazione in € 679.300,00, ma ha fatto riferimento al maggior valore annuo indicato nel proprio piano, motivando le ragioni della ritenuta possibilità di conseguire ricavi più elevati.
Da ciò deriva un canone di concessione annuo più alto nel PEF rispetto alla scheda di offerta economica, dove la percentuale offerta è stata applicata al più basso fatturato presunto indicato dalla stazione appaltante. Per il Tribunale la discordanza è dunque solo apparente e dipende dall’uso di basi di calcolo differenti, non da un vizio dell’offerta.
Per le stesse ragioni è infondata la censura di anomalia e insostenibilità dell’offerta. La società non è in perdita: i costi di gestione e di personale vanno confrontati con i ricavi annuali previsti nel PEF, e non con quelli più bassi prudentemente stimati dalla stazione appaltante. Operando in tal modo, nessuna incongruità o manifesta irragionevolezza è ravvisabile, con conseguente superfluità di un contraddittorio sul punto e legittima omissione del procedimento di verifica dell’anomalia.
Quanto al dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, il Collegio rileva che la commissione ha compilato, nell’attribuzione dei punteggi, la tabella allegata al verbale n. 9 del 4 febbraio 2025 secondo i sub-criteri delineati nel disciplinare. Tale modalità, per giurisprudenza consolidata, assolve all’onere motivazionale a fronte di criteri chiari e dettagliati, che la ricorrente non ha contestato eccependo la loro genericità.
Il ricorso è quindi respinto, con assorbimento di ogni censura verso le altre partecipanti per difetto di interesse, una volta verificata la legittimità dell’aggiudicazione in favore della prima in graduatoria. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna controparte costituita.
Nota della Redazione
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