Ottemperanza al giudicato e decorso del termine dilatorio di 120 giorni (TAR Sicilia n. 1798 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato amministrativo è fondato quando la procedura esecutiva sia ritualmente incardinata, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e l’Amministrazione non abbia effettuato il pagamento dovuto. Non occorrono ulteriori motivi giustificativi dell’inadempienza: persiste l’obbligo di dare esecuzione al titolo, tanto per la sorte capitale quanto per gli interessi ed oneri accessori, comprese le spese di registrazione successive all’emanazione del titolo, senza necessità di espressa statuizione. Il giudice fissa un termine per l’esecuzione e nomina contestualmente il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dalla Corte di Appello di Catania una sentenza che condannava in solido la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato Regionale alle Attività Produttive alla rifusione delle spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi € 11.908,00 oltre IVA, CPA e spese generali. Il titolo era stato notificato, era divenuto definitivo e risultava munito di attestazione di passaggio in giudicato.
Poiché le Amministrazioni non avevano proceduto al pagamento nonostante il decorso dei termini di legge, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Le intimate si sono costituite e hanno depositato documentazione sull’avvio dell’iter di pagamento, comprensiva della richiesta delle coordinate bancarie al difensore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato che la procedura per l’esecuzione del giudicato era stata ritualmente incardinata e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, come modificato dalla legge n. 388/2000 e dal decreto legge n. 269/2003 convertito dalla legge n. 326/2003.
Ha rilevato che, pur essendo stato avviato il procedimento di ottemperanza, non risultava effettuato il pagamento dovuto. L’attivazione dell’iter, la richiesta dell’IBAN e l’assunzione degli impegni finanziari non valgono, dunque, a escludere l’inerzia dell’Amministrazione.
Il Tribunale ha quindi affermato la persistenza dell’obbligo di dare ottemperanza al giudicato portato dalla sentenza in epigrafe, non ravvisando motivi giustificativi dell’inadempienza. L’obbligo riguarda la sorte capitale, gli interessi ed oneri accessori e le spese di causa.
Quanto alle voci accessorie, il Collegio ha precisato che sono dovute anche le spese successive all’emanazione del titolo, come quelle di registrazione, che rientrano automaticamente tra le conseguenze della decisione senza che occorra una specifica statuizione del giudice.
Le Amministrazioni devono adempiere entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà in via sostitutiva il commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, con facoltà di delega, entro un ulteriore termine di novanta giorni. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna delle intimate alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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