Cognome aggiunto e discrezionalità prefettizia tra identità e interesse pubblico (TAR Puglia n. 922 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di aggiunta del cognome, l’art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000 attribuisce al Prefetto un potere discrezionale, che deve porre a raffronto le ragioni del richiedente con l’interesse pubblico alla stabile identificazione della persona. Al di fuori dei casi tipizzati (cognome ridicolo, vergognoso o rivelatore dell’origine naturale), la modifica dei dati di identità personale ha carattere eccezionale e può essere ammessa solo in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione. Il provvedimento prefettizio di rigetto è legittimo quando il legame storico e affettivo invocato risulti interrotto da secoli e non costituisca più espressione dell’identità personale dell’istante nella vita di relazione. Non è illegittimo, infine, il provvedimento adottato oltre il termine procedimentale, non essendo perentorio il termine di conclusione del procedimento ex art. 2 della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al Prefetto di essere autorizzato ad aggiungere al cognome originario la denominazione di un antico possedimento, sostenendo che la propria famiglia discende da un ramo storicamente distinto e identificato con quel luogo. A fondamento dell’istanza ha richiamato ricerche storiche e scritti consultabili presso una biblioteca provinciale, con l’intento di mantenere vivo il ricordo della famiglia di origine.
Il Prefetto ha rigettato l’istanza con decreto motivato, rilevando che il legame tra la famiglia e il feudo era venuto meno fin dal Settecento e che la documentazione non dimostrava la persistenza di quel tratto distintivo nella collettività. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Puglia, deducendo la tardività della risposta prefettizia e il difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Quanto alla prima censura, il TAR osserva che i termini di conclusione del procedimento previsti dall’art. 2 della legge n. 241/1990 non hanno carattere perentorio: la loro violazione non incide sulla validità del provvedimento adottato successivamente, né determina la perdita del potere dell’Amministrazione di provvedere.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la disciplina dell’art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000, che affida al Prefetto l’esame dei presupposti per la modifica del nome o del cognome. La circolare ministeriale n. 17 del 2001 conferma il carattere eccezionale di tale potere, ammesso solo in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sul punto, tra cui Cons. Stato, Sez. III, n. 5021 del 2013, Cons. Stato, Sez. IV, n. 2320 del 2006 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 2752 del 2004, che valorizzano l’interesse pubblico alla stabile identificazione nel tempo dell’individuo. Vengono inoltre citate TAR Lazio n. 8964 del 2022, TAR Toscana n. 778 del 2020 e TAR Lombardia n. 430 del 2022, che qualificano come eccezionale la modifica del nome e del cognome.
Applicando tali coordinate, il TAR ritiene che il decreto prefettizio resista alle censure. La motivazione dell’Amministrazione è adeguata: il legame con il feudo si era interrotto nel Settecento, la documentazione non dimostrava l’associazione del cognome alla denominazione nel contesto sociale dell’istante e l’aggiunta si poneva in contrasto con l’art. 89, comma 3, del d.P.R. n. 396/2000, per il rischio di indurre in errore circa l’appartenenza a famiglie illustri. Tali rilievi non risultano smentiti nel corso del giudizio. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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