Esenzione IRPEF per equiparati alle vittime del dovere su tutti i trattamenti pensionistici (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 225 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 non limita il beneficio fiscale dell’esenzione IRPEF a specifiche categorie di pensione: la norma si riferisce ai “trattamenti pensionistici” spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, senza alcuna distinzione correlata all’evento che ha originato il trattamento. Il diritto all’esenzione spetta pertanto anche al soggetto equiparato a vittima del dovere, su tutti i trattamenti pensionistici in godimento, a prescindere dalla formale coincidenza tra l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status e quello che ha fondato la pensione. Il diritto decorre dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., da intendersi quale istanza volta al riconoscimento del beneficio e non riferita al passato. La domanda di rimborso delle somme trattenute a titolo di IRPEF dall’INPS, quale sostituto d’imposta, è inammissibile per difetto di legitimatio ad processum: il rapporto processuale deve instaurarsi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, soggetto dotato di legittimazione a contraddire.
Il Fatto
Il ricorrente, militare riconosciuto equiparato a vittima del dovere con decreto del Ministero della Difesa, chiedeva alla Corte dei conti di disapplicare il provvedimento INPS che aveva respinto la sua domanda di esenzione IRPEF sui trattamenti pensionistici in godimento, con decorrenza dall’anno fiscale 2017. L’Istituto di previdenza aveva negato il beneficio, assumendo che il decreto di riconoscimento dello status abilitasse la defiscalizzazione della sola speciale elargizione e che difettasse la correlazione tra l’evento che ha originato la pensione di privilegio e quello che ha fondato l’equiparazione.
A fondamento della pretesa, il ricorrente invocava l’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, evidenziando come la norma fiscale agevolativa si applichi a tutti i trattamenti percepiti dal militare equiparato, a prescindere dalla formale coincidenza degli eventi. L’INPS eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei e chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che per gli “equiparati” l’esenzione spettasse soltanto ai trattamenti pensionistici correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status. In data 24/07/2025 anche il Ministero competente aveva denegato la defiscalizzazione richiesta.
La Motivazione della Corte
La Corte ha affermato la propria giurisdizione in materia di controversie concernenti la sussistenza del diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, richiamando il principio consolidato per cui la giurisdizione esclusiva del giudice contabile, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, ivi incluse quelle funzionali alla pensione.
Nel merito, il giudice contabile ha ritenuto il ricorso fondato, valorizzando il dato testuale dell’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016: la disposizione, riferendosi ai trattamenti pensionistici “in generale”, non limita in alcun modo il beneficio a determinate tipologie di pensione. Su tale premessa, la Corte ha riconosciuto il diritto del ricorrente, in quanto soggetto equiparato a vittima del dovere, all’esenzione IRPEF sul trattamento pensionistico in godimento, con decorrenza dal 03.11.2020, data di presentazione dell’istanza amministrativa, non ravvisandosi elementi per qualificare la richiesta come riferita al passato.
La domanda di restituzione delle somme trattenute, proposta in via subordinata, è stata invece dichiarata inammissibile per difetto di valida instaurazione del contraddittorio: il ricorrente ha omesso di evocare in giudizio il soggetto dotato di legittimazione a contraddire, individuato nell’Agenzia delle Entrate. Sul punto, la Corte ha precisato che la domanda di rimborso delle ritenute IRPEF dovrebbe essere rivolta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e non dell’INPS, e che nel processo contabile l’integrazione del contraddittorio non è consentita al di fuori dei casi di litisconsorzio necessario, stante il rinvio esterno di cui all’art. 7, comma 2, c.g.c.
La Corte ha inoltre valorizzato la circolare INPS n. 51 del 30.04.2026, che, recependo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68 del 04.12.2025, ha superato i precedenti messaggi limitativi, riconoscendo che per l’anno d’imposta 2026 tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, agli equiparati e ai familiari superstiti sono esentati dall’IRPEF anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status. La compensazione delle spese di lite è stata disposta per la parziale novità delle questioni giuridiche esaminate.
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Nota della Redazione
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