Aggravamento e interdipendenza delle infermità per pensione privilegiata militare (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 242 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento pensionistico privilegiato militare, l’aggravamento dell’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio e l’interdipendenza di ulteriori patologie rispetto a quella originaria si accertano sulla base del parere della Commissione medico-legale nominata dal giudice, purché logicamente e scientificamente motivato e riscontrato dalla documentazione in atti. Ai sensi dell’art. 70 d.P.R. n. 1092/1973, nei casi di aggravamento l’invalido può chiedere la revisione senza limiti di tempo e il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. L’ascrivibilità tabellare, che l’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973 collega alla Tabella A ai fini della pensione di privilegio, dipende dal grado di invalidità accertato e non dalla qualificazione richiesta dalla parte. Il giudice non è vincolato alla categoria indicata nel ricorso e riconosce il trattamento corrispondente all’effettiva incidenza funzionale riscontrata.
Il Fatto
Il ricorrente, già soldato dell’Esercito Italiano, aveva ottenuto nel 1995 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità consistente negli esiti invalidanti da ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, con attribuzione dell’indennità una tantum pari a tre annualità. Una successiva domanda di aggravamento era stata respinta.
Nel 2014 l’interessato ha chiesto il riconoscimento dell’aggravamento di tale infermità e dell’interdipendenza delle patologie consistenti in scoliosi dorso-lombare e lombo artrosi, domanda respinta dal Ministero della Difesa con decreto del 2017. Da qui il ricorso alla Corte dei conti, con richiesta di pensione privilegiata di settima categoria della Tabella A o, in subordine, del diverso trattamento accertato in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte individua la questione risolutiva nell’accertamento dell’aggravamento dell’infermità già riconosciuta e del rapporto di interdipendenza delle altre patologie con essa. Richiama l’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce la pensione di privilegio al militare le cui infermità dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili a una delle categorie della Tabella A e non suscettibili di miglioramento, e l’art. 70 d.P.R. n. 1092/1973, che disciplina la revisione per aggravamento, la decorrenza del trattamento e il recupero dell’indennità una tantum eventualmente già liquidata.
Il giudice aveva disposto l’istruttoria con ordinanza n. 169/2023, affidando alla Commissione medico-legale presso la Sezione tre quesiti: l’esistenza dell’aggravamento, il rapporto di interdipendenza delle ulteriori patologie e la loro ascrivibilità tabellare. Il parere depositato il 27 maggio 2024 ha riscontrato positivamente l’aggravamento alla data dell’ultima istanza e l’interdipendenza della scoliosi dorso-lombare e della lombo artrosi, spiegando come l’instabilità del ginocchio destro abbia comportato nel tempo processi infiammatori e artrosi e come il carico scaricato sull’arto controlaterale abbia determinato ripercussioni sul rachide.
Sul punto dell’ascrivibilità la Commissione ha concluso per la Tabella A, ottava categoria, quanto agli esiti del trauma e della ricostruzione, e per la Tabella B, con una annualità, quanto alla patologia del rachide a scarsa incidenza funzionale. La Corte ritiene il giudizio medico-legale correttamente motivato sul piano logico-scientifico, avvalorato dalla visita diretta e non contestato dalla parte.
La domanda principale di riconoscimento della settima categoria non è accolta, perché la Commissione medico-legale ha accertato un’invalidità inferiore, in ragione della scarsa incidenza funzionale rilevata. Trova invece accoglimento la domanda subordinata: alla parte ricorrente spetta dal 1° luglio 2014 la pensione privilegiata di ottava categoria a vita, oltre al trattamento di Tabella B per una annualità una tantum, con arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione secondo il criterio dell’assorbimento e gli indici ISTAT. La complessità della questione e la necessità dell’approfondimento istruttorio giustificano la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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