Pensione privilegiata per disturbo ansioso depressivo da stress lavorativo e ingiusta accusa (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 243 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata presuppone che le infermità siano dipendenti da fatti di servizio quando questi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante, ai sensi dell’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973. Il giudice contabile, chiamato ad accertare la dipendenza da causa di servizio quale presupposto del trattamento privilegiato, è giudice del rapporto e non dell’atto: la valutazione dell’amministrazione e il parere del Comitato di verifica non vincolano il suo accertamento. Il giudicato amministrativo formatosi sull’equo indennizzo non spiega efficacia vincolante nel distinto giudizio pensionistico, stante l’autonomia degli elementi sostanziali dei due istituti. Le condizioni in cui il servizio è stato espletato, compresa l’ingiusta accusa subita e poi caduta con assoluzione piena, possono integrare la concausa efficiente e determinante della patologia.
Il Fatto
Il ricorrente, già Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria e transitato nei ruoli civili, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità consistente in un disturbo ansioso depressivo cronicizzato, con conseguente diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria e condanna dell’amministrazione al pagamento degli arretrati.
La Commissione medica ospedaliera aveva ascritto la patologia alla Tabella A, ottava categoria. Il Ministero della Giustizia, sulla base del parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, aveva invece decretato che l’infermità non poteva riconoscersi dipendente da fatti di servizio. Il ricorrente ha contestato la carenza e l’incongruità della motivazione, valorizzando le condizioni del servizio e l’accusa infondata subita, conclusasi con assoluzione piena perché il fatto non sussiste.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Giudice respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione contabile. Il petitum sostanziale è diretto alla pensione privilegiata attraverso l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Richiamando l’orientamento della Corte regolatrice (Cass., SS.UU., n. 5467/2009 e ord. n. 4325/2014), si afferma che spetta alla Corte dei conti anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato.
Nessuna efficacia vincolante è riconosciuta al giudicato amministrativo formatosi sull’equo indennizzo. Richiamando la decisione della Corte dei conti, II Sez. d’Appello, n. 468/2019, il Giudice esclude che l’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001 attribuisca unicità di accertamento anche al riconoscimento della non dipendenza. Il giudice contabile, in quanto giudice del rapporto, verifica i presupposti del diritto a prescindere dagli atti amministrativi. Neppure la decisione delle Sezioni Riunite n. 12/2023 conduce a diverse conclusioni, non affermando essa un’efficacia vincolante del giudicato amministrativo.
Respinta anche l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, poiché il Ministero ha adottato uno dei provvedimenti avversati, e disattesa l’inammissibilità ex art. 153, lett. b), c.g.c., avendo il ricorrente documentato la domanda amministrativa e l’istanza di pensione.
Nel merito, la Corte applica l’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973: le infermità sono dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa o concausa efficiente e determinante. La Commissione medico-legale presso la Sezione, acquisito il parere disposto con precedente ordinanza, ha ritenuto la patologia dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla Tabella A, ottava categoria, a vita. Il Giudice valuta il parere correttamente motivato sul piano logico-scientifico, avvalorato dalla visita diretta e dall’assenza di osservazioni delle parti resistenti.
Il transito nei ruoli civili e la permanenza in servizio non ostano al riconoscimento, in forza dell’art. 139 del d.P.R. n. 1092/1973, letto alla luce della pronuncia delle Sezioni Riunite n. 42/2017. Quanto alla decorrenza, si applica l’art. 191, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973: il diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza, con arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione secondo la regola dell’assorbimento. Le spese sono compensate per la complessità della questione.
Nota della Redazione
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