Pensione privilegiata: imprescrittibile il diritto, prescritti i singoli ratei non riscossi (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 241 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione è imprescrittibile, ma i singoli ratei maturati e non riscossi sono soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2948 cod. civ. e dell’art. 2 r.d.l. n. 295/1939 nel testo sostituito dall’art. 2 legge n. 428/1985. La prescrizione opera anche per i ratei non ancora liquidati, salvo che per l’indennità una tantum, sottoposta a prescrizione decennale. Il rapporto previdenziale non dà luogo a una obbligazione unitaria a esecuzione rateale, ma a una serie di obbligazioni periodiche autonome, ciascuna soggetta al proprio termine estintivo. L’inerzia dell’amministrazione non impedisce il decorso della prescrizione, che grava sul titolare del diritto di attivarsi. La domanda di equo indennizzo appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, brigadiere in congedo dell’Arma dei Carabinieri, chiede la liquidazione dei ratei di pensione privilegiata di ottava categoria, con arretrati, interessi e rivalutazione dal gennaio 2006, oltre al 50% dell’equo indennizzo. Il Ministero della Difesa aveva riconosciuto il beneficio con provvedimento del 2008 e con decreto dirigenziale del 2012, trasmesso all’ente previdenziale per l’esecuzione.
Secondo il ricorrente, il ruolo di variazione non sarebbe stato eseguito e nulla sarebbe stato corrisposto. L’INPS eccepisce l’avvenuta liquidazione nel 2015, la prescrizione dei ratei e il difetto di giurisdizione sull’equo indennizzo. Il Ministero della Difesa interviene volontariamente, aderendo alle difese dell’Istituto.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta anzitutto la questione pregiudiziale e dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda di pagamento dell’equo indennizzo, rientrante nella cognizione del giudice amministrativo, indicato ai sensi dell’art. 17 cod. giust. cont. e in linea con Cass. Sez. Un. ord. n. 21605/2019. Conferma invece la propria giurisdizione sui ratei pensionistici.
Nel merito, richiamando Cass. n. 27396, il giudice distingue tra imprescrittibilità del diritto a pensione e prescrittibilità dei ratei maturati e non riscossi, purché liquidati, nonché degli accessori. Il rapporto previdenziale si articola in obbligazioni a scadenza periodica, ciascuna delle quali realizza la prestazione del periodo e soggiace a autonoma prescrizione estintiva, secondo Cass. Sez. Un. n. 5895/1996.
Il termine è quello quinquennale dell’art. 2948 cod. civ. e dell’art. 2 r.d.l. n. 295/1939, applicato dalla Corte dei conti a tutte le tipologie pensionistiche, anche per ratei non ancora liquidati, con esclusione dell’indennità una tantum. È indifferente che i ratei siano stati liquidati d’ufficio o a domanda. Secondo il giudice, l’inerzia dell’amministrazione non rileva: la prescrizione decorre comunque, poiché il titolare avrebbe dovuto attivarsi.
Il ricorrente è rimasto inerte fino all’ottobre 2020, pur avendo ricevuto la liquidazione degli arretrati nell’aprile 2015, data dalla quale poteva rilevare la lamentata erroneità del calcolo. Sono pertanto prescritte le pretese sui ratei anteriori al 12.10.2015.
Quanto agli anni successivi, il cedolino e il lotto di lavorazione del 2015 provano la riliquidazione della pensione di privilegio nella misura annua lorda di euro 29.604,48, a fronte della pensione ordinaria di euro 26.128,08. La consulenza tecnica di parte non è ritenuta attendibile, perché calcola l’aumento del decimo su quanto effettivamente percepito, senza dimostrare che questo non lo comprendesse già, e non muove dallo scarto rispetto al decreto del 2012. Mancando prova contraria, il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione del principio di gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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