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Configurabilità dell’aggravante dell’incidente stradale per urto contro ostacoli (Cass. pen. Sez. IV n. 28484 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra l’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada la condotta del conducente in stato di ebbrezza che urti contro un ostacolo o fuoriesca dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose. È sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico potenzialmente idonea a determinare danni, richiedendosi unicamente l’accertamento della dipendenza dell’incidente dalla condotta di guida del conducente. La norma non richiede l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, evocando unicamente il collegamento materiale tra il verificarsi dell’incidente e lo stato di alterazione. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale prospettata in ricorso in modo generico, senza l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che la sorreggono. Non sono deducibili con il ricorso per cassazione le questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma condannava il conducente per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, cod. strada, avendo l’uomo causato un incidente stradale in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico accertato pari a 2,2 g/l alla prima prova e a 2,15 g/l alla seconda. La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia, disattendendo le doglianze difensive relative alla valutazione delle prove, alla sussistenza dell’aggravante e al trattamento sanzionatorio. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi e prospettando in via preliminare questione di legittimità costituzionale dell’art. 161-bis cod. proc. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale per la sua assoluta genericità, richiamando il disposto dell’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. che impone l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta. Ha, inoltre, ritenuto non deducibile il primo motivo, attinente alla mancata prova dell’omologazione dell’etilometro, in quanto la relativa censura non aveva formato oggetto di un ammissibile motivo di appello, non potendo la questione essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che per la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada è sufficiente il verificarsi dell’urto del veicolo contro un ostacolo o la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose. La norma evoca il mero collegamento materiale tra l’incidente e lo stato di alterazione, risiedendo il maggior disvalore della condotta nella ridotta capacità di reazione del conducente in stato di ebbrezza. Nel caso di specie, la ricostruzione fattuale, fondata sui danni al mezzo e sull’assenza di altri fattori interferenti, aveva logicamente inferito il verificarsi di plurimi urti prima del raggiungimento del punto di quiete del veicolo, con conseguente manifesta infondatezza della censura difensiva, limitata a una mera confutazione del ragionamento dei giudici di merito.

La Corte ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della non menzione. Il giudizio negativo è stato ritenuto adeguatamente motivato, essendo stato fondato sulla gravità oggettiva del fatto, sulla situazione di pericolo creata e sull’atteggiamento non collaborativo dell’imputato in fase di accertamento, elementi rientranti nei parametri legali di cui all’art. 133 cod. pen.. Al rigetto è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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