Notifica verbali CdS valida se il PRA non è aggiornato per colpa del trasgressore (Cass. civ. Sez. II n. 8803 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica dei verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, la validità della notificazione effettuata all’indirizzo risultante dal PRA postula che il mancato aggiornamento dei registri non sia imputabile al trasgressore. La responsabilità degli uffici comunali per l’omessa comunicazione della variazione di residenza alla direzione centrale della MCTC sussiste solo se l’interessato, nel segnalare il cambio di residenza, abbia fornito anche i dati della propria patente di guida e della targa del veicolo di proprietà. L’omessa indicazione di tali dati mantiene la validità delle notifiche eseguite al vecchio indirizzo, atteso che l’attestazione dell’agente postale circa la consegna del plico a soggetto qualificatosi come convivente fa fede fino a querela di falso, mentre le risultanze anagrafiche hanno valore meramente presuntivo, superabile solo con prova contraria della mancata convivenza.

Il Fatto

Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta dal contribuente avverso una cartella di pagamento notificata per conto del Comune, relativa a due verbali di accertamento per violazioni del codice della strada. I verbali erano stati notificati a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal PRA, ove i plichi erano stati ricevuti dalla madre del destinatario, qualificatasi come convivente. L’opponente deduceva di non aver mai ricevuto le notifiche, essendo residente dal 2005 con la propria famiglia in altro comune, come emergente dai certificati anagrafici prodotti, e contestava la sussistenza degli illeciti, la genericità dei verbali e l’intervenuta prescrizione.

Il Giudice di Pace convalidava la cartella, ritenendo legittime le sanzioni e non provato il trasferimento di residenza. Il Tribunale, in sede di appello, rigettava il gravame, previa declaratoria di inammissibilità della querela di falso proposta avverso le ricevute di ritorno e previa riassunzione del giudizio dopo tale definizione. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, concernenti la violazione degli articoli 450-451 e 2700 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 247, comma 3, del regolamento esecutivo del codice della strada (d.P.R. n. 495/1992). Il ricorrente sosteneva che i certificati di residenza e di stato di famiglia facessero fede fino a querela di falso circa la sua residenza anagrafica, essendo il mutamento di residenza registrato presso il Comune nel marzo 2008 ma non annotato al PRA, e che l’onere di comunicare la variazione agli uffici competenti gravasse sugli uffici comunali e non sul diretto interessato.

La Suprema Corte ha ritenuto i motivi infondati, pur correggendo parzialmente la motivazione del giudice di merito ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. Il Tribunale aveva richiamato la sentenza di legittimità n. 15831 del 12.6.2008, poi superata dalle Sezioni Unite n. 24851 del 9.2.2010. La Corte ha precisato che l’incombenza sugli uffici comunali di procedere alla comunicazione delle variazioni di residenza ai fini dell’aggiornamento della carta di circolazione presuppone che l’interessato abbia fornito i dati della propria patente di guida e della targa del veicolo. Nella specie, il ricorrente non aveva allegato né provato di avere fornito tali dati, sicché il mancato aggiornamento del PRA era a lui imputabile e le notifiche effettuate al vecchio indirizzo dovevano ritenersi valide.

Quanto al terzo e quarto motivo, dichiarati inammissibili, la Corte ha rilevato che il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. non è invocabile in caso di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. La sentenza impugnata aveva escluso la prova della mancata convivenza con la madre all’epoca delle notifiche, circostanza non equivalente alla diversità della residenza dichiarata. La censura relativa alla violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. è stata ritenuta inammissibile, in quanto non può risolversi in una erronea valutazione del materiale istruttorio, ma postula che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, disatteso prove legali o recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione.

La Corte ha infine dichiarato inesaminabile il controricorso del Comune nella parte in cui richiedeva la condanna della controparte alle spese del doppio grado, atteso che l’atto difensivo non assumeva la veste del ricorso incidentale, non conteneva alcuna espressione dell’intenzione di impugnare autonomamente la sentenza e non era corredato dal pagamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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