Aggravante del metodo mafioso e attendibilità bifasica delle dichiarazioni della persona offesa (Cass. pen. Sez. II n. 36036 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. non richiede l’accertamento dell’appartenenza dell’agente a un sodalizio criminale, né la sua effettiva qualità mafiosa. Rileva il metodo intimidatorio concretamente dispiegato, valutato in ordine alla sensazione di assoggettamento percepita dalla persona offesa, la quale abbia rappresentato di avere a che fare con un gruppo organizzato ed egemone sul territorio. La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa non è necessariamente unitaria: il giudice di merito può ritenerle affidabili con riferimento alle prime esposizioni e meno affidabili quanto a quelle successive, purché espliciti le ragioni della diversa valutazione, anche in termini di pressioni subite nel contesto criminale di riferimento. Il vizio di insufficienza della motivazione non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, poiché l’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. sindaca la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità. L’erronea modalità di computo del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee non rende illegale la pena, ove questa resti entro i limiti edittali.

Il Fatto

Il ricorrente propone impugnazione avverso la sentenza della Corte d’Assise di appello di Napoli, che ha confermato la condanna pronunciata in esito a giudizio abbreviato per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dal metodo mafioso, con irrogazione della pena di quindici anni e quattro mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie e alla sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

La difesa articola tre motivi: la contraddittorietà della motivazione nella valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, poste a fondamento dell’aggravante; l’insufficienza della motivazione sul diniego della lieve entità del fatto, invocata anche in riferimento alla Corte costituzionale, sent. n. 68 del 2012; l’erroneità delle modalità di computo adottate nel bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante ad effetto speciale. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile per genericità e aspecificità. La Corte rileva che la doglianza non si confronta con la motivazione dei giudici di merito, i quali hanno scandito i passaggi del ragionamento probatorio e li hanno correlati agli elementi di riscontro esterno.

Quanto all’aggravante, la Corte esclude la violazione di legge sui presupposti sostanziali. Ciò che la decisione di merito valorizza è il metodo intimidatorio, che prescinde dalla effettiva qualità mafiosa dell’agente. Il riferimento è alla Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025-01. Non viene in rilievo alcuna appartenenza, ma la condotta concretamente realizzata.

Sulla dedotta valutazione bifasica delle dichiarazioni, la Corte ritiene che la Corte territoriale abbia esplicitato le ragioni del diverso giudizio: ha reputato plausibile che la persona offesa, nel contesto criminale in cui viveva, abbia subito pressioni idonee a condizionarne le dichiarazioni successive. La doppia conforme sorregge l’accertamento.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto introduce un vizio di insufficienza della motivazione non previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. Nel merito la doglianza è comunque manifestamente infondata: il diniego dell’attenuante si fonda su elementi fattuali che denotano la gravità concreta del fatto, incompatibile con l’attenuante della lieve entità.

Il terzo motivo è inammissibile perché inedito nella catena devolutiva. La censura attiene alle modalità di computo, che hanno applicato l’aumento per l’aggravante e poi la diminuzione per le generiche prevalenti, secondo la disciplina del secondo comma dell’art. 416-bis.1 cod. pen. Non ricorre l’ipotesi di pena illegale: il mero errore su un passaggio intermedio non incide, ove la pena resti nei limiti edittali. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886. Segue la condanna alle spese processuali e alla somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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