Confisca per equivalente e disponibilità del bene del terzo (Cass. pen. Sez. III n. 32045 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della confisca per equivalente disciplinata dall’art. 12-bis, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000, la nozione di disponibilità del bene in capo al reo non coincide con quella civilistica di proprietà, ma trova il proprio riferimento nel possesso, inteso come signoria di fatto esercitata sul bene. Non integra quella disponibilità la mera permanenza del reo nell’immobile formalmente appartenente a un terzo, quando tale godimento avvenga in forza di un accordo oneroso, con accollo degli oneri di gestione da parte del reo. La circostanza che l’immobile sia stato adibito ad abitazione del condannato e che questi ne sopporti i costi non è di per sé sintomatica della persistenza della disponibilità, essendo anzi espressiva di un godimento limitato e gravato da un peso. Il giudice dell’esecuzione deve pertanto motivare in modo rigoroso l’eventuale natura simulata o fittizia dell’intestazione al terzo, non potendo fondare la confisca su elementi equivoci.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione penale, aveva respinto l’opposizione proposta da un soggetto che, assumendosi terzo estraneo al reato, chiedeva la restituzione di un immobile di sua formale proprietà. L’immobile era stato attinto dalla confisca per equivalente disposta in esecuzione della sentenza con cui, in danno del suo ex coniuge, era stata applicata la pena concordata per un reato in materia tributaria.

Secondo il Tribunale, l’intestazione dell’immobile alla ricorrente era simulata o artificiosa, essendo intervenuta dopo lo scioglimento della comunione legale e in esecuzione degli accordi assunti in occasione della cessazione del vincolo coniugale. Su tale presupposto il bene era stato ritenuto ricadere nella sfera degli interessi economici del condannato, che ne avrebbe avuto la disponibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione accoglie il ricorso e annulla con rinvio. Il percorso argomentativo muove dalla ricognizione normativa dell’art. 12-bis, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000, che impone sempre la confisca dei beni costituenti profitto o prezzo del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato; la misura, ove non sia possibile attingere direttamente quei beni, colpisce quelli di cui il reo ha la disponibilità, per valore corrispondente.

La Corte ribadisce un principio consolidato: la nozione di disponibilità non coincide con la proprietà civile, ma trova il suo più prossimo riferimento nella nozione di possesso, come signoria di fatto esercitata sul bene (Sez. III n. 4887 del 2019). Ne deriva che restano escluse le ipotesi di beni ceduti a terzi di buona fede, divenuti materialmente efficaci per effettiva trasmissione, anche in assenza di annotazione nei pubblici registri (Sez. III n. 34602 del 2021). Per converso, la sola trascrizione del trasferimento non osta all’ablazione quando il cedente non abbia effettivamente perduto la disponibilità, salvo che sussistano vincoli pubblicistici come il pignoramento (Sez. III n. 30294 del 2021).

Il Tribunale aveva applicato questo principio in modo viziato, fondando la disponibilità su elementi equivoci. Il giudice di merito aveva valorizzato il fatto che l’immobile, già in comunione coniugale, fosse rimasto adibito ad abitazione del condannato, il quale si era accollato i costi di gestione. La Corte ravvisa in questo passaggio una ingiustificata ipostasi logica: portando il ragionamento alle estreme conseguenze, si dovrebbe allora ammettere la confisca di un bene detenuto dal reo in forza di un rapporto di locazione verso il pagamento del canone al proprietario terzo. In senso analogo richiama la Sez. VI n. 4297 del 2016, secondo cui il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente non può colpire beni detenuti dall’imputato in virtù di un contratto di leasing, appartenenti a terzi estranei.

L’accollo degli oneri di gestione, non smentito e non irrisorio, rende anzi evidente che il godimento dell’immobile da parte del condannato era oneroso, e dunque incompatibile con la nozione di disponibilità, che presuppone il godimento libero e pieno, senza vincoli. La Corte censura inoltre l’omessa considerazione della circostanza che, in sede di definizione negoziale degli aspetti patrimoniali della separazione, la ricorrente aveva rinunciato alla titolarità di altri beni coniugali, elemento che evidenzia la natura onerosa dell’accordo e imponeva una più approfondita giustificazione sulla ritenuta fittizietà dell’attribuzione. Le lacune motivazionali, che si riverberano sulla stessa interpretazione del concetto di disponibilità, impongono l’annullamento con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, perché riesamini nel merito l’opposizione.

Nota della Redazione

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