Ottemperanza al giudicato sull’obbligo di assegnazione della carta elettronica del docente (TAR Campania n. 363 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che accerta il diritto del docente con contratto a tempo determinato alla fruizione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia mediante l’attivazione della carta e l’accredito dell’importo dovuto. L’obbligo di erogazione non si traduce in un automatismo retributivo, ma impone all’amministrazione di operare in rigorosa osservanza della disciplina di settore e delle statuizioni giurisdizionali. Il perdurante inadempimento, accertato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio, giustifica l’accoglimento del ricorso e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
Una docente con contratto a tempo determinato otteneva dal Tribunale di Avellino, sez. lav., l’accertamento del diritto alla fruizione della carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2020/2021, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito, previa emissione della carta, ad accreditare la somma di € 500,00.
A fronte della mancata esecuzione, la ricorrente agiva davanti al TAR Campania per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione mediante emissione della carta e corresponsione della somma e che, in caso di perdurante inottemperanza, fosse nominato un Commissario ad acta. Il Ministero si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata risulta passata in giudicato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notifica ai fini esecutivi, mentre permane l’inadempimento dell’amministrazione, non essendo stata ancora attribuita la carta nel fissato importo.
Quanto al contenuto dell’obbligo, il giudice richiama la statuizione del giudice del lavoro, che ha condannato il Ministero, previa emissione della carta, ad accreditarvi la somma dovuta. Il titolo esecutivo individua dunque un obbligo di fare specifico, che non ammette equivalenze o modalità alternative di adempimento.
Con riferimento a una fattispecie omologa, la Sezione ricorda di aver escluso che spettino automaticamente al docente le somme pretese in relazione agli anni scolastici di servizio, mentre ha ritenuto che l’amministrazione debba operare in rigorosa osservanza dell’art. 1, commi 121 ss., della l. n. 107/2015 e dei vincoli promananti dalle statuizioni giurisdizionali.
L’azione di ottemperanza è pertanto fondata. Il ricorso va accolto, con ordine al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante l’attivazione della carta elettronica nel termine fissato in dispositivo.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina Commissario ad acta il Direttore Generale competente, con facoltà di delega a un funzionario del suo Ufficio, il quale provvederà entro il termine indicato. Al Commissario non sono dovuti rimborsi, stante il suo incardinamento nella medesima amministrazione intimata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, tenuto conto della ripetitività della questione dedotta.
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Nota della Redazione
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