Fascia di rispetto idraulica e giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TAR Piemonte n. 1765 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Appartiene alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la controversia avente ad oggetto l’annullamento in autotutela dei titoli edilizi e la successiva ordinanza di demolizione di un fabbricato realizzato nella fascia di rispetto idraulico di dieci metri di cui all’art. 96, comma 1, lett. f), del R.D. n. 523/1904. Gli atti che incidono sul rispetto di tale fascia, pur adottati nell’esercizio dei poteri comunali in materia edilizia, perseguono in via diretta e immediata la tutela del libero deflusso delle acque pubbliche e della difesa dal rischio idraulico. Opera, pertanto, il criterio della incidenza diretta e immediata sul regime delle acque, che radica la cognizione del giudice specializzato ai sensi dell’art. 143, lett. a), del R.D. n. 1775/1933. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione della domanda innanzi al giudice specializzato ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm..
Il Fatto
Un Comune, preso atto dei gravi danni subiti da un compendio condominiale in occasione degli eventi alluvionali del 2.10.2020 e dell’esondazione del vicino torrente, ha disposto con provvedimento prot. n. 8404/2022 l’annullamento d’ufficio dei titoli edilizi che avevano assentito la costruzione e le successive trasformazioni dell’immobile.
L’amministrazione ha rilevato che il fabbricato era collocato a distanza inferiore a dieci metri dal ciglio della sponda del torrente in fascia di assoluta inedificabilità. La proprietaria di un appartamento ha impugnato il provvedimento di autotutela, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni, e successivamente ha gravato con motivi aggiunti l’ordinanza di demolizione n. 30/2025, emanata in corso di causa sui medesimi presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Comune ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, richiamando una precedente decisione della stessa Sezione resa sull’analoga impugnativa proposta dal condominio. Il Collegio ha accolto l’eccezione.
Il punto di partenza normativo è l’art. 143, lett. a), del R.D. n. 1775/1933, che devolve alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi dell’amministrazione in materia di acque pubbliche.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno elaborato il criterio della incidenza non occasionale, ma diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche, rilevante anche quando gli atti siano emanati da organi diversi da quelli istituzionalmente preposti al settore. Su tale base sono state ricondotte al giudice specializzato le controversie relative ai divieti di edificazione finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque.
La giurisprudenza amministrativa prevalente ha parimenti affermato la giurisdizione del giudice specializzato sulle controversie attinenti alla legittimità dei titoli edilizi e delle ordinanze di demolizione inerenti opere ricadenti nella fascia di rispetto idraulico. Nel caso concreto, gli atti impugnati risultano adottati proprio in ragione della violazione dell’art. 96, comma 1, lett. f), del R.D. n. 523/1904 e della necessità di salvaguardare il corretto deflusso del torrente.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso, integrato da motivi aggiunti, inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione di alcuni precedenti, anche dello stesso Tribunale, che avevano affermato la giurisdizione amministrativa in controversie analoghe.
Nota della Redazione
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