Agibilità e SCIA: l’invalidazione presuppone la rimozione del certificato del 2013 (TAR Piemonte n. 1766 del 13.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il certificato di agibilità rilasciato ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001 non ha una scadenza intrinseca e conserva efficacia finché non sia rimosso con un provvedimento di autotutela ovvero non sopravvenga un intervento che abbia alterato la conformazione originaria del manufatto. Ne consegue che l’Amministrazione non può dichiarare invalida una successiva segnalazione certificata di agibilità, né inibire l’utilizzo degli immobili, senza avere previamente confrontato il contenuto della segnalazione con quello dell’originaria attestazione e senza avere rimosso, in via di secondo grado, il titolo preesistente. La decadenza dell’agibilità opera, pertanto, nei soli limiti dei profili incisi dall’intervento e non si estende agli elementi rimasti immutati. Il risarcimento del danno, infine, non è conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale, dovendo il ricorrente allegare e provare gli elementi costitutivi dell’illecito.

Il Fatto

Il complesso residenziale di cui è causa, situato nel Comune di Varallo e articolato in tre edifici con piano interrato comune, era stato dichiarato agibile con certificato rilasciato dal Comune nel 2013, all’esito di una pratica riferita all’intero compendio. Vendute alcune unità e costituito il condominio, sono insorti contenziosi civili per pretesi vizi costruttivi. Il CTU nominato in quella sede, riscontrate plurime criticità strutturali e igienico-sanitarie, ne ha informato il Comune.

Avviata l’istruttoria, l’ente locale ha chiesto al titolare dei permessi di costruire di produrre nuova documentazione attestante l’agibilità e la staticità degli immobili. Eseguiti i lavori di rinforzo strutturale su alcuni pilastri e travi e presentata la relativa segnalazione certificata di agibilità, il Comune ne ha dichiarato più volte l’invalidità, disponendo anche la sospensione dell’utilizzo degli immobili. La società titolare ha impugnato tali determinazioni, estendendo i motivi aggiunti ai provvedimenti successivi, e ha chiesto il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni di inammissibilità. Le note richiamate dall’Amministrazione non contengono definitive determinazioni e sono prive di carattere provvedimentale. Il Comune, infatti, non si è limitato a prendere atto del decorso del termine assegnato ex art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, ma ha dichiarato l’invalidità delle segnalazioni e sospeso l’utilizzo degli immobili all’esito di un’istruttoria più volte ampliata: si tratta, dunque, di provvedimenti autonomamente impugnabili.

Nel merito, i ricorsi sono accolti. Il Collegio richiama l’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001 e osserva che il certificato di agibilità non ha una scadenza intrinseca. Poiché il compendio era già stato dichiarato agibile, in assenza di un provvedimento di autotutela che rimuova quella attestazione, essa può decadere solo se sono stati eseguiti interventi che abbiano alterato la conformazione originale del manufatto, secondo il precedente TAR Campania n. 3987 del 2025.

Nel caso concreto il Comune non ha adottato alcuna determinazione di secondo grado volta a invalidare e rimuovere il certificato del 2013. A tale nota non può attribuirsi siffatta portata, avendo essa demandato a future determinazioni le iniziative in caso di inadempimento. L’Amministrazione ha quindi errato nel respingere le osservazioni dell’istante senza raffrontare il contenuto delle nuove segnalazioni con quello dell’originaria certificazione, che conservava validità per tutti gli elementi diversi dalle problematiche strutturali oggetto dell’intervento.

È l’immutazione dell’assetto originario a infirmare in parte qua la certificazione, che resta valida per i restanti profili almeno fino a che l’Amministrazione non ritenga di rimuoverla in via di secondo grado. I provvedimenti gravati sono pertanto annullati.

È invece respinta la domanda risarcitoria. Secondo la giurisprudenza richiamata (tra cui Cons. Stato n. 8183 del 2024 e Cons. Stato n. 3648 del 2021), il ristoro non è conseguenza automatica dell’annullamento: occorre la verifica di tutti i requisiti dell’illecito, che è onere della parte allegare e provare. Nel caso di specie manca qualsiasi prova dell’an e del quantum del pregiudizio lamentato. Le spese sono compensate per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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