Ottemperanza alla sentenza per la carta del docente: respinte le astreintes per manifesta iniquità (TAR Lombardia n. 2425 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce la carta del docente costituisce titolo esecutivo azionabile in sede di giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notifica previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’accertamento dell’inottemperanza comporta l’assegnazione all’amministrazione di un termine per provvedere e la nomina di un commissario ad acta. La domanda di condanna al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta quando risulti manifestamente iniqua, tenuto conto delle peculiarità del debitore pubblico e delle circostanze del ritardo, come l’eccezionale mole di contenzioso seriale.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Como, passata in giudicato, il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente la carta del docente per un importo complessivo di € 1.000,00, relativo alle annualità 2019/2020 e 2020/2021. Il Ministero, nonostante la notifica della sentenza, non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento dell’amministrazione e chiedendo l’accoglimento del ricorso, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo soddisfatta la condizione del decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa era sorretta da idonea documentazione e che l’amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto al giudicato.
Conseguentemente, il TAR ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni per l’accredito degli importi. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con l’espressa precisazione che l’incarico non comporta alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali.
La domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è stata invece respinta. Il Collegio ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, secondo cui le astreintes vanno escluse quando risultino “manifestamente inique” o sussistano “altre ragioni ostative”, da valutarsi in concreto in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico.
Nella fattispecie, il TAR ha ritenuto la penalità manifestamente iniqua, considerata l’avvenuta nomina del commissario ad acta e l’eccezionale mole di contenzioso relativo alla carta elettronica del docente, che ha determinato il ritardo nell’esecuzione. Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico dell’amministrazione, liquidandole in € 800,00, con distrazione in favore del difensore antistatario, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 24 aprile 2026 in ragione del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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