Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3906 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato e la condanna alla sua piena esecuzione, anche con riferimento alle spese legali, entro un termine assegnato. Decorso inutilmente tale termine, provvede un commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore. La penalità di mora, ove richiesta, è fissata in misura pari al saggio degli interessi legali vigenti in ciascun giorno di ritardo, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e cessando nel momento in cui l’Amministrazione esegue o perde il potere per effettivo trasferimento al commissario.

Il Fatto

Il ricorrente, docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, ha ottenuto dal Tribunale di Lodi, con sentenza n. 405/2024, l’accertamento del diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. La stessa sentenza ha condannato l’Amministrazione a provvedere e al rimborso delle spese legali.

Non essendo intervenuta l’esecuzione spontanea, il ricorrente ha proposto il giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che non è contestato l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto alla sentenza n. 405/2024 del Tribunale di Lodi. La pronuncia è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata al Ministero in data 28 ottobre 2024.

Risultano pertanto integrate le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il ricorso è dunque fondato.

L’Amministrazione è condannata a dare piena esecuzione alla sentenza, anche quanto alle spese, entro novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni. All’attività demandata non è dovuto alcun compenso, rientrando nei compiti istituzionali del commissario.

Quanto alla penalità di mora, l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nel testo modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208 del 2015, ne consente la fissazione su richiesta di parte, salvo che risulti manifestamente iniqua. Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se pari agli interessi legali.

I presupposti sussistono. Il termine finale coincide con il pagamento ovvero con l’effettivo trasferimento del potere al commissario ad acta, secondo l’indirizzo del Cons. Stato, Sez. IV, n. 5014 del 2015, confermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 4711 del 2014 e Cons. Stato, Sez. V, n. 2547 del 2012. La misura è calcolata, per ciascun giorno di ritardo, in una percentuale della somma liquidata, comprensiva del capitale e delle spese di giudizio, esclusi interessi, i.v.a., c.p.a. e altri contributi, pari al saggio dell’interesse legale vigente. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate in euro 1.000, distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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