Alcoltest: onere di allegazione sui vizi dell’apparecchio (Cass. pen. Sez. VII n. 38050 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza accertata mediante etilometro, all’onere della prova posto a carico dell’accusa in ordine all’omologazione e all’esecuzione delle verifiche periodiche dell’apparecchio utilizzato fa riscontro un onere di allegazione del soggetto accusato. Tale onere non si esaurisce nella contestazione verbale del buon funzionamento dello strumento, ma deve concretizzarsi nell’allegazione di un qualche dato oggettivo idoneo a far dubitare che l’omologazione o la revisione siano avvenute. La censura che si limiti a denunciare in termini generici il malfunzionamento dell’apparecchiatura, in assenza di segnalazioni di errore da parte della stessa, è inammissibile. Il motivo che riproponga pedissequamente la doglianza di appello, senza confrontarsi con la motivazione del giudice del merito, incorre nel vizio di inammissibilità per difetto di specificità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza dell’11 febbraio 2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. str. per guida in stato di ebbrezza, accertata mediante esame alcolimetrico.
Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., per la mancata prova dell’omologazione, oltre al vizio di motivazione sulla impossibilità di determinare l’entità del tasso alcolemico in assenza di valido alcoltest.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La censura incentrata sulla ritenuta inutilizzabilità degli esiti dell’alcoltest ripropone, senza alcun confronto con la motivazione impugnata, analoga doglianza già formulata in appello.
La Corte di merito aveva chiarito, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che all’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e le verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest corrisponde un onere di allegazione a carico dell’accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dello strumento.
Tale onere deve concretizzarsi nell’allegazione di un qualche dato idoneo a far dubitare che l’omologazione o la revisione siano avvenute. Non è sufficiente, dunque, una denuncia generica del malfunzionamento.
Nel caso di specie l’imputato si era limitato a denunciare il malfunzionamento, con affermazione difensiva del tutto generica e sganciata da dati oggettivi, tanto più che l’apparecchiatura non aveva restituito alcun messaggio di errore.
La Corte ha quindi ribadito che il ricorso manifestamente infondato è inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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