Imputazione coatta su ordine del GIP a soggetto non indagato è abnorme (Cass. pen. Sez. III n. 37762 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Rientra tra i poteri del GIP il controllo completo sulle indagini svolte dal pubblico ministero, non limitato, sotto il profilo oggettivo, alle imputazioni iscritte nel registro delle notizie di reato né, sotto il profilo soggettivo, alle persone già iscritte nel relativo registro; il giudice può pertanto ordinare l’iscrizione di soggetti non indicati dal pubblico ministero. È invece abnorme, e come tale ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il GIP ordini al pubblico ministero l’iscrizione nel registro degli indagati di persona non sottoposta ad indagini e, nei suoi confronti, la formulazione della imputazione coatta. Un simile atto non costituisce impulso, ma si sostituisce all’organo inquirente secondo uno schema estraneo al modello legale dei provvedimenti del giudice delle indagini preliminari, compromettendo il contraddittorio e il diritto di difesa del soggetto che, non essendo destinatario dell’avviso di cui all’art. 409 cod. proc. pen., resta estraneo all’udienza camerale e alla discovery delle risultanze investigative.

Il Fatto

Nell’ambito di un procedimento iscritto nei confronti di ignoti per il reato di cui all’art. 544 ter cod. pen., il pubblico ministero avanzava richiesta di archiviazione. La persona offesa proponeva opposizione e il GIP del tribunale di Bologna, all’esito dell’udienza camerale, rigettava la richiesta di archiviazione, disponendo l’iscrizione di un soggetto nel registro degli indagati e ordinando al pubblico ministero di formulare l’imputazione nei suoi confronti.

Avverso tale ordinanza il pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’abnormità dell’atto, per la parte in cui imponeva la formulazione della imputazione nei confronti di persona che in precedenza non era stata iscritta nel registro degli indagati. La decisione di rigetto dell’archiviazione con iscrizione non era oggetto di contestazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una necessaria distinzione. Da un lato, riprendendo l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 22909 del 31.05.2005 e la giurisprudenza costituzionale richiamata (Corte cost. n. 88 del 1991, n. 478 del 1993, ordinanze n. 176 del 1999 e n. 348 del 2005), riconosce al GIP un potere di controllo completo sulle indagini, esteso oltre le imputazioni e i soggetti già iscritti: il giudice può quindi ordinare l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di chi non era stato indicato dal pubblico ministero.

Dall’altro lato, la Corte qualifica come abnorme l’atto con cui il GIP ordini al pubblico ministero non solo l’iscrizione di persona non sottoposta ad indagini, ma anche la formulazione, nei suoi confronti, della imputazione coatta. Il principio è già espresso da Sez. Un. n. 4319 del 28.11.2013, dep. 2014, richiamata unitamente a Sez. V n. 57596 del 24.11.2017 e Sez. V n. 46135 del 19.06.2014.

Il fondamento dell’abnormità è duplice. Sul piano del contraddittorio, il soggetto non sottoposto ad indagini non è destinatario dell’avviso di cui all’art. 409 cod. proc. pen. e resta così estraneo all’udienza camerale e alla discovery delle risultanze investigative. Sul piano funzionale, il provvedimento non ha natura di atto di impulso verso il pubblico ministero, ma si presenta come sostitutivo dell’organo inquirente, secondo uno schema del tutto estraneo a quello legale dei provvedimenti del giudice delle indagini preliminari.

Il ricorso è pertanto accolto. La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui dispone l’imputazione coatta, disponendo la trasmissione degli atti, per il corso ulteriore, al pubblico ministero presso il tribunale di Bologna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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