Alcoltest e tenuità del fatto nella guida in stato di ebbrezza (Cass. pen. Sez. VII n. 32297 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, stante l’affidabilità dello strumento in ragione dei controlli periodici volti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura. Ne consegue che è onere della difesa fornire la prova contraria, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei controlli mediante l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione del libretto metrologico dell’etilometro. Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può fondarsi sul solo rilievo dell’elevato tasso alcolemico e della guida in orario notturno, restando irrilevanti l’assenza di danni a persone o cose e la scelta del rito.

Il Fatto

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 350/2026 del 06.02.2026, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Paola del 17.09.2024, rideterminando la pena per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-sexies, cod. strada, contestato per aver guidato un’autovettura in stato di ebbrezza.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sull’onere della prova del regolare funzionamento dell’etilometro; omesso esame del motivo di appello sull’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione della prova sintomatica.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati. La Corte d’appello si è allineata all’indirizzo secondo cui l’esito positivo dell’alcoltest è prova dello stato di ebbrezza e la difesa deve dimostrare l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto o la produzione del libretto metrologico (Sez. 4 n. 11679 del 15.12.2020, Rv. 280958-01).

La ragionevole presunzione di affidabilità dello strumento poggia sulla cornice normativa che ne prevede il controllo periodico: consente all’accusa di adempiere all’onere probatorio e all’imputato di offrire agevolmente la prova contraria.

Il terzo motivo è aspecifico perché non si confronta con la combinazione di elementi tecnici e sintomatici da cui il giudice di merito ha ricavato la sussunzione del fatto nella fattispecie contestata.

Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene logicamente motivato il diniego della particolare tenuità del fatto: i valori alcolemici accertati si collocano ben al di sopra del minimo della lettera b) e in prossimità della fascia successiva, e la guida è avvenuta in orario notturno; la sentenza dà conto della sintomatologia riscontrata. Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità del caso, con riguardo ai criteri dell’art. 133, comma 1, cod. pen. (Sez. Un. n. 13681 del 25.02.2016, Rv. 266590).

Non è necessaria la disamina di tutti gli elementi valutativi, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7 n. 10481 del 19.01.2022, Rv. 283044-01). L’assenza di danni attiene al quid pluris dell’evento e non alla pericolosità in sé della condotta; la scelta del rito resta estranea al perimetro dell’art. 131-bis cod. pen.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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