Confisca per equivalente e concorso di persone resta fermo il giudicato (Cass. pen. Sez. III n. 24169 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, l’individuazione della misura del profitto non costituisce una mera questione esecutiva, ma è strettamente correlata all’accertamento del reato tributario cui la misura accede: qualora la questione del perimetro applicativo della norma sia stata proposta e decisa nel giudizio di cognizione, il relativo passaggio copre il dedotto e non può essere rimesso in discussione in sede esecutiva. L’art. 30, comma 4, l. n. 87 del 1953 presuppone una dichiarazione di incostituzionalità della norma, non potendo estendersi ai mutamenti giurisprudenziali, non assimilabili ad atti di produzione normativa. La questione di legittimità costituzionale riproposta in executivis per difetto di rilevanza è inammissibile quando non si alleghi l’impossibilità della confisca diretta, presupposto della confisca per equivalente.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato quale consulente fiscale per il concorso nei delitti di indebita compensazione mediante crediti inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, era stato attinto da confisca per equivalente ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 con sentenza confermata in appello e divenuta irrevocabile.
In fase esecutiva aveva chiesto la revoca della misura invocando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, secondo cui, in caso di concorso di persone, la confisca va disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito. La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l’istanza, sul presupposto della intangibilità del giudicato. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi: violazione di legge e, in subordine, richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 676 cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo è infondato. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l’individuazione della misura del profitto oggetto di confisca non rappresenta una mera questione esecutiva, essendo strettamente correlata all’accertamento del reato tributario cui la misura ablativa accede. Le vere questioni esecutive attengono alle modalità di apprensione dei beni, come la concreta individuazione, la verifica della corrispondenza del valore al quantum indicato ovvero la contestazione di titolarità da parte di un terzo; le questioni sul quantum rientrano tra quelle esecutive solo ove la rimodulazione del profitto derivi da eventi fiscali successivi al giudicato.
È decisivo, poi, il rilievo che la questione circa l’asserita erronea applicazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 era stata già dedotta con il ricorso per cassazione e decisa con la sentenza n. 10315 del 31 agosto 2021. Il passaggio giudicato copre il dedotto: essendo stata la questione posta nel processo principale, essa non può essere nuovamente messa in discussione in sede esecutiva.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile. Non può trovare applicazione l’art. 30, comma 4, l. n. 87 del 1953, che presuppone e al tempo stesso delimita l’ambito della propria operatività nell’avvenuta dichiarazione di incostituzionalità di una norma. Nel caso di specie difetta tale presupposto, poiché viene invocata una più favorevole applicazione della norma in forza dell’interpretazione delle Sezioni Unite Massini. Come affermato dalla Corte costituzionale n. 230 del 2012, la disciplina della successione di leggi non può essere estesa ai mutamenti giurisprudenziali, non assimilabili ad atti di produzione normativa: in virtù dei principi di riserva di legge in materia penale e di separazione dei poteri, l’abrogazione delle norme penali può discendere solo da un atto di volontà del legislatore.
La Corte aggiunge che, anche ammesso che la questione di legittimità costituzionale possa essere riproposta in sede esecutiva assumendo come novum i principi della sentenza Massini, essa è comunque inammissibile per difetto di rilevanza. Il ricorrente non spende alcuna considerazione sulle ragioni per cui la disposizione censurata sia applicabile nel caso concreto, considerando che la confisca per equivalente ha carattere sussidiario ed eventuale, potendo essere eseguita solo ove la confisca diretta, in tutto o in parte, non sia possibile. Non risulta allegato l’esito della confisca diretta nei confronti delle società coinvolte: solo l’accertata impossibilità di tale confisca è presupposto della confisca per equivalente, la cui applicazione appare pertanto ipotetica ed eventuale. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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