Decisione algoritmica e necessaria verifica umana dell’output (TAR Calabria n. 1299 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’utilizzo di algoritmi nei procedimenti amministrativi è ammissibile a condizione che siano rispettati la piena conoscibilità del modulo, l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, il carattere non discriminatorio dell’algoritmo e la sindacabilità da parte del giudice amministrativo. Il principio di non esclusività della decisione algoritmica impone che l’organo valutativo verifichi l’output del software, con un contributo umano (human in the loop) capace di controllare, validare o smentire la decisione automatica. È pertanto illegittima l’esclusione di una proposta progettuale disposta sulla sola base del risultato di un software di comparazione testuale, che rileva somiglianze di parole e frasi ma non è in grado di valutare l’idea progettuale.

Il Fatto

Il Comune ricorrente partecipa all’avviso pubblico indetto dalla Regione per il sostegno alle attività culturali 2023, presentando un progetto denominato “Festival della legalità 2024”. Alla pubblicazione della graduatoria apprende che la propria proposta è stata esclusa perché ritenuta identica ad altre in misura superiore al 50%, in applicazione dell’art. 4.5, comma 3, lett. c), dell’avviso pubblico, che affida la verifica dell’originalità a un software di comparazione.

Ottenuto l’accesso ai verbali della commissione, il Comune presenta istanza di riesame. Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, che conferma l’esclusione, propone ricorso, deducendo violazione della lex specialis, inattendibilità dei dati del software, mancata predeterminazione di criteri oggettivi e difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ritiene fondata la censura relativa al vizio istruttorio e al corretto uso del software di comparazione, con assorbimento degli ulteriori profili. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, VI, n. 2270 del 2019 e n. 8472 del 2019), i giudici confermano che l’impiego di algoritmi è in linea generale ammissibile e può costituire un meccanismo di semplificazione dell’agire amministrativo, soprattutto nella valutazione di posizioni concorrenti.

Tale ammissibilità è però subordinata a quattro condizioni: la piena conoscibilità del modulo, l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, il carattere non discriminatorio dell’algoritmo e la sindacabilità giurisdizionale. Il secondo principio è definito non esclusività della decisione algoritmica e richiede la revisione umana degli esiti applicativi, secondo il modello HITL (human in the loop) richiamato da Cons. Stato, VI, n. 881 del 2020.

Nel caso concreto, la comparazione è stata affidata al solo software “Compilatio”, senza alcun intervento della commissione valutatrice nella verifica dell’output. Il programma rileva somiglianze nelle parole e nelle frasi, ma non è in grado di valutare il contesto, la natura tecnica o l’idea originale del progetto. Due proposte potrebbero quindi presentarsi identiche sul piano testuale ed essere sostanzialmente differenti nell’idea progettuale.

Il Tribunale valorizza la vicenda richiamata da Cons. Stato, V, n. 2368 del 2024: le parti introduttive o descrittive del metodo di progettazione possono essere redatte allo stesso modo, mentre ciò che non deve coincidere è l’idea che caratterizza il singolo evento. La dimostrazione è offerta dal caso concreto, in cui il “Festival della legalità” è stato ritenuto simile a un festival enogastronomico, a una rassegna sul cedro e persino a una sagra della castagna.

I limiti del software avrebbero imposto un’applicazione ancor più rigorosa del principio di non esclusività: era indispensabile inserire, a valle del risultato algoritmico, il contributo umano per verificare l’effettiva identità tra i progetti. Poiché l’amministrazione si è basata esclusivamente sulla valutazione automatica, la decisione di esclusione è illegittima. Il ricorso è accolto, con annullamento della graduatoria finale nella parte in cui esclude il progetto, salve le successive determinazioni regionali e con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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