Condono edilizio in area vincolata: irrilevante il lungo lasso di tempo trascorso (TAR Sicilia n. 2561 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, salvo che ricorrano congiuntamente le condizioni elaborate dalla giurisprudenza, tra cui il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. La Corte costituzionale n. 252/2022 ha chiarito che il rinvio dell’art. 24 della l.r. Sicilia n. 15/2004 all’art. 32 citato investe l’intera disciplina, compresi i limiti ostativi alla sanatoria. Il mero decorso di un lungo lasso di tempo dalla presentazione dell’istanza non ingenera alcun affidamento legittimo sulla condonabilità. I motivi non proposti nel ricorso gerarchico sono inammissibili in sede giurisdizionale.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile nell’Arcipelago delle isole Eolie, area vincolata con DPRS n. 5098 del 1966, presentava istanza di sanatoria ex legge n. 326/2003 per ampliamenti realizzati in difformità dal titolo originario. La Soprintendenza esprimeva parere negativo, ritenendo le opere non suscettibili di condono; il ricorso gerarchico veniva tacitamente rigettato per decorso del termine di novanta giorni. Il Comune di Lipari respingeva poi l’istanza recependo il parere. Il ricorrente impugnava il parere, il silenzio-rigetto e, con motivi aggiunti, il provvedimento comunale, deducendo vizi di motivazione, violazione del termine perentorio per il nulla osta e illegittimità derivata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondato il ricorso. In via preliminare, i motivi concernenti la violazione dell’art. 136 Cost., la carenza dei presupposti e la domanda restitutoria sono inammissibili, perché non ricompresi nel ricorso gerarchico. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ribadisce che la causa petendi è perimetrata dal gravame amministrativo e che il ricorso giurisdizionale non può ampliare il thema decidendum, eludendo i termini decadenziali.
Nel merito, il Collegio muove dalla sentenza della Sezione n. 2040 del 2025, che ricostruisce il regime del terzo condono in Sicilia. L’art. 24 della l.r. n. 15/2004 richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, inclusa la lett. d) del comma 27, che sancisce l’insanabilità delle opere realizzate in aree vincolate in assenza o difformità del titolo e non conformi alle prescrizioni urbanistiche. Le condizioni di sanabilità sono cumulative: anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta.
La Corte costituzionale n. 252/2022 ha confermato che il rinvio regionale investe anche i limiti ostativi alla sanatoria e che le previsioni statali sui fenomeni condonabili costituiscono norme di grande riforma economico-sociale. Nel caso di specie le opere sono successive al vincolo e hanno comportato un aumento di volumetria, collocandosi fuori dalle tipologie di minore rilevanza. Manca quindi almeno uno dei requisiti richiesti.
Il Collegio esclude inoltre che possa configurarsi un affidamento legittimo sulla condonabilità a fronte del lungo tempo trascorso, richiamando la sentenza n. 1872 del 2025 della stessa Sezione. Le censure avverso il “futuro provvedimento” del Comune non sono esaminabili per il divieto dell’art. 34, comma 2, cpa. Dal rigetto del ricorso introduttivo discende il rigetto dei motivi aggiunti per illegittimità derivata. Le spese sono compensate, con contributo unificato a carico del ricorrente.
Nota della Redazione
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