Ritardo nella presa di servizio del professore e termine decadenziale del risarcimento (TAR Calabria n. 1293 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo, proposta da chi lamenti il ritardo con cui l’amministrazione universitaria abbia disposto la presa di servizio del vincitore della selezione, soggiace al termine di decadenza di centoventi giorni previsto dall’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. Non trova applicazione la sospensione del termine stabilita dall’art. 30, comma 4, cod. proc. amm., che presuppone l’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. La posizione giuridica del candidato vittorioso, in attesa della nomina, ha natura di interesse legittimo, dipendendo dall’esercizio di un potere discrezionale dell’ateneo nel quando della chiamata. Il dies a quo decorre dalla presa di servizio e il ricorso notificato oltre il termine è irricevibile.

Il Fatto

Il ricorrente, risultato vincitore di una procedura di chiamata per un posto di professore di prima fascia, ha contestato il ritardo con cui l’Università resistente ha adottato la nomina e ne ha chiesto la condanna al risarcimento del danno. Secondo la prospettazione, la chiamata da parte del Dipartimento era intervenuta il 10 marzo 2020, mentre la nomina è stata deliberata solo il 29 ottobre 2021, con decorrenza dal 1° novembre 2021.

Il ricorrente ha quindi agito per l’accertamento dell’illegittimità del comportamento dell’ateneo e per la condanna alle differenze retributive che avrebbe percepito in caso di tempestiva immissione in ruolo. L’Università si è costituita eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto prioritaria e assorbente l’eccezione di irricevibilità. Ha richiamato il regime dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., che fissa in centoventi giorni il termine di decadenza decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato, e il comma 4, che sospende il decorso del termine in caso di inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, con decorrenza comunque dopo un anno dalla scadenza di quel termine.

Il Tribunale ha escluso l’applicazione della sospensione. Il ricorrente stesso, nella memoria, ha escluso di contestare l’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, poiché né la legge né il regolamento d’ateneo ne prevedevano uno. Oggetto della doglianza era invece il ritardo e la prolungata inerzia dell’amministrazione. Ne deriva l’operatività del solo termine di centoventi giorni.

Quanto al dies a quo, il Collegio ha condiviso la lettura dell’ateneo e ha individuato il giorno della presa di servizio, intervenuta il 29 ottobre 2021. Il ricorso, notificato il 20 giugno 2022, è risultato pertanto tardivo, con conseguente irricevibilità della domanda risarcitoria.

Il Tribunale ha respinto le tesi difensive di replica. Non è sostenibile che il danno sia perdurato per effetto del depauperamento patrimoniale e non patrimoniale, né che i centoventi giorni decorrano dall’accertamento del dolo o della colpa dell’amministrazione. Infine, ha qualificato come interesse legittimo, e non come diritto soggettivo alla retribuzione, la posizione di chi lamenti il ritardo nella presa di servizio, dipendendo il quando della chiamata da un potere discrezionale condizionato dall’interesse organizzativo e pianificatorio dell’ateneo. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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