Premi PAC: densità UBA accertabile solo con identificazione singola dei capi (Cons. Stato n. 2396 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di premi PAC per il mantenimento a pascolo, il presupposto della densità minima di bestiame pari a 0,2 UBA per ettaro, fissato dall’art. 4, comma 3, lett. b), del D.M. 7 giugno 2018, richiede l’assoluta certezza del numero dei capi movimentati verso le località di pascolo. Ove il comune del pascolo non coincida né sia limitrofo a quello dell’allevamento, l’accertamento tecnico deve avvenire attraverso la Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche e la documentazione delle movimentazioni ASL. La registrazione dei capi “a partita”, anziché per singolo animale, non consente l’accoppiamento tra codice identificativo dell’animale e codice del pascolo indicato in domanda e impedisce i controlli incrociati. In tal caso l’aiuto va denegato, non assumendo rilievo che il Ministero della Salute abbia consentito il trasferimento cumulativo. La disparità di trattamento è invocabile solo a fronte di situazioni di fatto di assoluta identità, da dimostrare con particolare rigore.

Il Fatto

Un’azienda agricola che esercita il pascolo di equini, ovini e caprini presenta nel giugno 2021 all’Organismo Pagatore Regionale della Lombardia la domanda unica PAC per l’anno 2021, dichiarando superfici a pascolo in un comune del Trentino. L’istruttoria si conclude negativamente: i capi al pascolo raggiungono i 93 giorni, ma il rapporto UBA media ettaro anno resta inferiore a 0,2.

L’Organismo ritiene non computabili 480 ovini su 621, perché la loro movimentazione risulta registrata in BDN a partita e non per singolo capo. Il TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, respinge il ricorso con sentenza n. 195 dell’11 marzo 2024. L’azienda appella, deducendo la sufficienza della registrazione cumulativa e la violazione dei principi di affidamento, auto-vincolo e parità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. 7 giugno 2018: il rapporto UBA per ettaro si calcola sugli animali registrati al pascolo nell’ambito della BDN e, se il pascolo è in comune non limitrofo, il pascolamento si dimostra con idonea documentazione delle ASL. Da ciò deriva che la verifica della densità minima costituisce un accertamento tecnico su dati oggettivi, insuscettibile di valutazioni opinabili.

Il passaggio decisivo riguarda il metodo. Secondo il Consiglio di Stato la verifica è possibile solo se i capi sono individuati singolarmente, perché solo così si associa il codice identificativo di ciascun animale al codice del pascolo indicato in domanda. La movimentazione “a partita” rende impraticabile l’accoppiamento e, quindi, il controllo incrociato sull’effettiva presenza degli animali.

Non persuade l’argomento secondo cui il Ministero della Salute avrebbe ammesso il trasferimento cumulativo: le ragioni oggettive che subordinano il premio all’identificazione singola non vengono meno per una prassi autorizzata in sede veterinaria. L’aiuto, conclude la Sezione, deve essere denegato ove, in assenza di individuazione singola, l’accertamento non sia concretamente possibile.

Quanto alla delibera della Provincia di Trento n. 978 dell’8 giugno 2015, il carico di 0,2 UBA/ha va comunque inteso ad anno, sicché non vi è prova che il valore fosse rispettato. La Regione ha inoltre rilevato che l’azienda non ha prodotto il contratto di soccida né il modello 7, ma solo il modello 4 di mero trasferimento.

La censura di disparità di trattamento è respinta: richiede un’assoluta identità della situazione di fatto, da valutare con particolare rigore (richiamate Cons. Stato, VI, n. 10344 del 2025 e n. 1658 del 2023). L’appello è infondato; le spese, liquidate in € 4.000,00, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *