Cessata materia del contendere sul ricalcolo della pensione ex art 54 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 435 del 17.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso per ottenere il ricalcolo del trattamento con applicazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, la sopravvenuta liquidazione della prestazione domandata nel corso del giudizio determina la cessata materia del contendere. Il venir meno dell’interesse alla decisione impone la declaratoria di estinzione del giudizio, non una pronuncia nel merito sulla fondatezza della domanda. La soddisfazione extraprocessuale della pretesa rende superfluo l’accertamento del diritto azionato. Le spese di lite sono compensate, in ragione della definizione non contenziosa della vicenda.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico mediante applicazione, sulla quota retributiva, dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con conseguente riconoscimento dell’aliquota fissa del 44%.

L’INPS si è costituito rappresentando di aver già rideterminato la pensione secondo le indicazioni delle Sezioni Riunite, con applicazione del 2,44 per cento, e di aver corrisposto gli arretrati con la rata di febbraio 2024, producendo la relativa documentazione. L’Istituto ha quindi concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico rileva che, nelle more del giudizio, la prestazione pensionistica oggetto della domanda è stata liquidata. La circostanza è documentata dall’Istituto e non è contestata nel suo nucleo essenziale.

Su questa base la Corte afferma che la pretesa azionata con l’atto introduttivo ha trovato soddisfazione in via amministrativa. La decisione nel merito sulla spettanza dell’aliquota invocata diviene perciò inutile: l’interesse del ricorrente alla pronuncia giurisdizionale è venuto meno per effetto del provvedimento sopravvenuto.

Il percorso argomentativo è lineare. La Corte non esamina la questione di diritto sostanziale relativa all’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, né verifica nel dettaglio il calcolo effettuato dall’Istituto. Si limita a prendere atto della sopravvenuta liquidazione della prestazione e a trarne la conseguenza processuale.

La pronuncia è quindi di cessata materia del contendere e di estinzione del giudizio. Quanto alle spese, il Giudice le compensa integralmente, nulla disponendo per le spese di giudizio. La definizione della controversia segue così lo schema tipico dei giudizi previdenziali nei quali l’amministrazione adegua la prestazione prima della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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