Aliquota 44% solo dal 2022 per la polizia penitenziaria in sistema misto (Corte dei Conti Sez. I App. n. 32 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il personale della polizia penitenziaria in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni è assoggettato al sistema misto di cui all’art. 1, comma 12, l. n. 335/1995. L’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 — che prevede l’aliquota del 44% — ha come destinatario il solo personale militare e non è applicabile, per la quota retributiva, al suddetto personale. Il beneficio introdotto dall’art. 1, comma 101, l. n. 234/2021, che estende l’aliquota del 2,44% annuo al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, opera anche nei confronti di chi era già collocato in quiescenza al 31 dicembre 2021, ma con decorrenza economica dall’1.1.2022.
Il Fatto
L’appellante, già agente di polizia penitenziaria collocato a riposo nel 2018, aveva chiesto il riconoscimento dell’aliquota pensionabile del 44% ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, in luogo di quella meno favorevole applicata dall’INPS. Alla data del 31 dicembre 1995 egli vantava un’anzianità di servizio superiore a quindici anni, ma inferiore a diciotto.
Il giudice di prime cure aveva rigettato il ricorso. L’interessato ha proposto appello, reiterando le censure e invocando il sopravvenuto art. 1, comma 101, l. n. 234/2021. L’INPS ha resistito, chiedendo in via principale il rigetto e, in subordine, l’accoglimento parziale con decorrenza dall’1.1.2022 e nella misura ridotta del 2,44% annuo.
La Motivazione della Corte
La Sezione distingue due periodi. Quanto all’intervallo tra il collocamento in quiescenza e il 31 dicembre 2021, l’appello è infondato. Il corpo della polizia penitenziaria, istituito dall’art. 1, l. n. 395/1990, è qualificato come corpo civile, facente parte delle forze di polizia, cui si applicano in quanto compatibili le norme degli impiegati civili dello Stato. Ad esso si applica quindi l’art. 1, comma 12, l. n. 335/1995, che per chi al 31 dicembre 1995 aveva maturato meno di diciotto anni di anzianità contributiva ha introdotto il sistema misto: retributivo per le anzianità pregresse, contributivo per quelle successive.
Per la quota liquidata con il sistema retributivo resta esclusa l’applicabilità dell’art. 54 t.u. n. 1092/1973, destinato al solo personale militare. Nessuna deroga è contenuta nel d.lgs. n. 165/1997, che ha armonizzato i trattamenti pensionistici delle forze di polizia al regime generale: nel rispetto della delega di cui all’art. 2, comma 23, l. n. 335/1995, le norme di armonizzazione hanno disciplinato i limiti di età per il collocamento a riposo, ma non hanno derogato alla disciplina del sistema misto. Irrilevante è, poi, l’eventuale natura militare del disciolto corpo degli agenti di custodia all’epoca dell’arruolamento, poiché il diritto a pensione sorge al verificarsi dei presupposti soggettivi e contributivi previsti dalla legge, secondo l’insegnamento del giudice delle leggi.
Sul secondo periodo, la Sezione è chiamata a farsi carico, in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, dello ius superveniens rappresentato dall’art. 1, comma 101, l. n. 234/2021, entrato in vigore prima della decisione di prime cure. La norma estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 ai fini del calcolo della quota retributiva, con aliquota del 2,44% per ogni anno utile.
Su tale disposizione si è consolidato l’indirizzo di questa Sezione, seguito dalle altre Sezioni d’appello e avvalorato dal giudice delle leggi: il beneficio si applica anche a chi era già collocato in quiescenza al 31 dicembre 2021, ma la decorrenza economica dell’aumento derivante dal ricalcolo è fissata all’1.1.2022, data di entrata in vigore della legge di bilancio. L’appello è pertanto accolto nei suddetti termini, con riforma della sentenza impugnata e compensazione delle spese di difesa.
Nota della Redazione
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