Estinzione del processo contabile per mancata notifica del decreto di fissazione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 35 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, se la parte nei cui confronti è stata proposta l’impugnazione non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importa nullità della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza, il giudice fissa un termine perentorio per rinnovarla. Se l’ordine di rinnovazione non è eseguito, il collegio dispone la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue. Il mancato deposito della prova della avvenuta notifica nel termine perentorio assegnato integra il presupposto dell’estinzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 182, commi 3 e 6, e 111 c.g.c. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
Il Fatto
Un appellante, già Coordinatore capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, aveva adito la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico. Domandava l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con aliquota annuale del 2,93 per cento sulla quota retributiva, e il computo degli incrementi stipendiali non percepiti per effetto del blocco stipendiale di cui all’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, per le classi e gli scatti maturabili nel periodo 2011-2015.
La Sezione pugliese, con sentenza n. 90/2021, aveva rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di lite in favore dell’Inps. L’appellante ha proposto gravame, richiamando l’art. 1, comma 101, della legge n. 234 del 2021 e la sentenza della Corte costituzionale n. 178/2015, e censurando in via subordinata la statuizione sulle spese.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’Appello esamina anzitutto l’istanza di differimento della trattazione, depositata dal difensore per concomitante visita di controllo ospedaliero. Il Collegio rileva che agli atti non risulta alcuna documentazione medica attestante il legittimo impedimento. Richiamando le Sezioni unite n. 1432/2016, osserva che il rinvio può essere disposto solo se l’istanza è supportata da adeguata documentazione e se ricorrono comprovate esigenze.
Il difensore deve provare con idonea documentazione la sussistenza dell’impedimento, indicandone la patologia e i profili ostativi alla comparizione personale: l’impedimento deve dipendere da circostanze improvvise e imprevedibili, tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto. Nel caso concreto l’istanza è priva di documentazione giustificativa e non indica le ragioni indifferibili della visita di controllo. La richiesta di rinvio è quindi rigettata.
Il Collegio passa poi al rilievo preliminare decisivo. L’appellante non ha depositato copia dell’avvenuta notifica, nel termine perentorio di 45 giorni, dell’ordinanza a verbale resa all’udienza del 21 settembre 2023 al Ministero della giustizia – Amministrazione penitenziaria, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato. L’ordinanza, regolarmente comunicata a mezzo pec, conteneva la fissazione dell’udienza.
La mancata notifica ha impedito l’instaurazione del regolare contraddittorio con il Ministero. L’art. 182, comma 3, c.g.c. prevede che, se la parte contro cui è proposta l’impugnazione non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importa nullità della notificazione del decreto di fissazione, il giudice fissi un termine perentorio per rinnovarla. Il successivo comma 6 stabilisce che, se l’ordine di rinnovazione non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’art. 111 c.g.c..
Dal combinato disposto delle due norme discende che il mancato deposito della prova della notifica nel termine perentorio comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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