Accoglimento parziale riliquidazione pensione militare richiede certificazione contributiva (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 231 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il militare in quiescenza ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico per gli emolumenti corrisposti per le missioni all’estero, a condizione che l’amministrazione di appartenenza abbia provveduto all’aggiornamento della posizione contributiva mediante il mod. PA04, integrato con i dati del sostituto di imposta secondario. Il riconoscimento del diritto è limitato alle annualità oggetto della certificazione contributiva, mentre non può essere accolto per i periodi in cui la documentazione probatoria risulti mancante e non reperita. Sugli arretrati spettano interessi legali e rivalutazione monetaria in regime di cumulo parziale, nei limiti del quinquennio antecedente alla domanda di riliquidazione, idonea a interrompere i termini di prescrizione. L’eventuale mancato inserimento del mod. PA04 aggiornato nella piattaforma telematica non esonera l’Inps dall’obbligo di riliquidare la prestazione, ove il modello sia comunque pervenuto all’Istituto.
Il Fatto
Un militare in quiescenza dal 1° aprile 2012 aveva svolto servizio di sicurezza presso lo SHAPE di Mons, in Belgio, dall’ottobre 1999 al novembre 2003. Il trattamento pensionistico era stato liquidato senza includere la contribuzione versata per le missioni all’estero nel quadriennio. A seguito delle richieste dell’interessato, il Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri aveva trasmesso il mod. PA04 aggiornato con gli emolumenti accessori per gli anni 2001-2003, ma l’Inps non aveva provveduto alla riliquidazione.
Il ricorrente, quindi, chiedeva alla Corte dei conti di accertare il diritto al ricalcolo della pensione per la maggiore contribuzione relativa all’intero quadriennio 1999-2003 o, in subordine, per gli anni 2001-2003, con gli arretrati dalla data del collocamento in congedo. Si costituivano il Ministero della difesa e l’Inps, che eccepiva la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti, in composizione monocratica, ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto fondata la domanda subordinata di riliquidazione per gli anni 2001-2003, in quanto il Ministero della difesa aveva riconosciuto la sussistenza del diritto, elaborando il nuovo mod. PA04 integrato con i dati forniti dal sostituto di imposta secondario. Il modello aggiornato, sebbene trasmesso sia all’interessato sia all’Inps, non era stato inserito nella piattaforma “nuova passweb”; ciò nonostante, essendo comunque pervenuto all’Istituto, l’Inps avrebbe dovuto completare l’iter ai fini del provvedimento di riliquidazione, senza che risultasse adottato alcun provvedimento in tal senso.
La richiesta è stata invece respinta per le annualità precedenti al 2001, in mancanza della relativa documentazione probatoria, non fornita dal ricorrente perché non reperita presso lo SHAPE.
Quanto agli arretrati, la Corte ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps: i ratei anteriori al quinquennio rispetto alla domanda di riliquidazione del 1° agosto 2023 sono prescritti, poiché tale istanza è idonea a interrompere i termini di prescrizione. Sugli importi spettano interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 167 c.g.c. e art. 429 c.p.c., computati in regime di cumulo parziale secondo i criteri delle Sezioni Riunite 10/QM/2002.
Le amministrazioni convenute sono state condannate alla refusione delle spese di lite in parti uguali, liquidate in complessivi euro 700,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. La Corte ha disposto l’anonimizzazione d’ufficio ex art. 52, d.lgs. n. 196/2003, a tutela della riservatezza del ricorrente.
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Nota della Redazione
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