Illegittima la prescrizione di allaccio fognario apposta all’accertamento di conformità (TAR Piemonte n. 1821 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione di allacciamento al collettore fognario apposta a un accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è illegittima, perché introduce un contenuto contrastante con quello tipico del titolo in sanatoria, fondato sul previo accertamento della doppia conformità del manufatto. Anche ammesso che il titolo in sanatoria possa essere integrato da prescrizioni di tal fatta, l’obbligo di allaccio deve essere supportato da un’istruttoria sui presupposti di legge, in particolare sui requisiti di prossimità al collettore pubblico. L’amministrazione che non vagli tali requisiti, limitandosi a richiamare pregresse ordinanze sindacali e un risalente sopralluogo, emana un provvedimento viziato per difetto di istruttoria.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un fabbricato condominiale, avevano già impugnato le ordinanze sindacali con cui il Comune aveva imposto l’allaccio dell’immobile alla fognatura comunale. In seguito ottenevano il rilascio di un permesso in sanatoria per la conservazione di opere esterne e interne al fabbricato, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001.
Il titolo in sanatoria conteneva, all’art. 5, la prescrizione di allacciamento al collettore fognario comunale. I proprietari impugnavano quella sola clausola davanti al TAR, deducendo l’estraneità della prescrizione al contenuto tipico dell’accertamento di conformità e l’assenza dei presupposti di prossimità richiesti dalla disciplina regionale e dal regolamento comunale. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza maggioritaria, che ritiene illegittimi i titoli edilizi in sanatoria condizionati all’esecuzione di opere future. Tale impostazione si fonda sulla doppia conformità del manufatto alle norme vigenti al momento dell’edificazione e a quello della domanda di regolarizzazione, accertamento che mal si concilia con prescrizioni ulteriori.
Nel caso concreto, però, l’amministrazione non ha valutato la prescrizione alla luce della disciplina edilizia succedutasi nel tempo. L’ha apposta ex abrupto, dopo la mera menzione delle pregresse ordinanze sindacali e delle relative impugnazioni. La condizione, portatrice di un contenuto contrastante con quello tipico del provvedimento ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, è pertanto illegittima e va rimossa.
Il Collegio accoglie anche la seconda doglianza. Anche volendo ammettere che il titolo in sanatoria potesse essere integrato da simili prescrizioni, l’obbligo imposto non risulta supportato da alcun accertamento dei presupposti legali. La relazione tecnica versata dai ricorrenti indica un percorso delle tubazioni di almeno 176,77 metri, con superamento di dislivelli sfavorevoli.
Tali circostanze incidevano sui requisiti di prossimità richiesti dall’art. 8, comma 2, della L.R. Piemonte n. 13 del 26/03/1990 e dall’art. 1 del Regolamento comunale sulla Rete Fognante (deliberazione consiliare n. 3 del 12/02/1986), fissati rispettivamente in 100 e 150 metri dal collettore pubblico. L’amministrazione avrebbe dovuto vagliarle prima di emanare l’atto, come già affermato da TAR Piemonte, II, n. 796 del 06.04.2001.
Non vale a colmare la lacuna il richiamo, nelle premesse, al risalente sopralluogo eseguito dall’ARPA nel 2022. I ricorrenti avevano descritto, in una relazione depositata nel procedimento, il buon funzionamento degli impianti di smaltimento delle acque reflue. L’amministrazione, ove avesse reputato inattendibile quella ricostruzione, avrebbe dovuto svolgere i connessi approfondimenti, dei quali l’atto gravato non reca traccia. Il ricorso è dunque accolto, con annullamento della prescrizione di allacciamento contenuta nell’art. 5 del provvedimento impugnato, e le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.