Inottemperanza agli incombenti istruttori e possibile rilievo penale (TAR Puglia n. 947 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce esercizio del potere istruttorio del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., la rinnovazione degli incombenti istruttori già disposti con precedente ordinanza collegiale, qualora l’Amministrazione intimata non abbia provveduto all’adempimento. La mancata ottemperanza all’ordine istruttorio legittima il Tribunale a trarre dal comportamento della parte i argomenti di prova previsti dalla legge, nonché a valutare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e la rilevanza dell’inottemperanza sotto il profilo del possibile danno erariale. L’ordinanza istruttoria non decide il merito della controversia, ma è funzionale alla sua definizione, con conseguente rinvio della trattazione a nuova udienza pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione, l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Melendugno ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Con precedente ordinanza collegiale del 17.11.2025, il TAR Puglia, ritenendo la causa non matura per la decisione, aveva disposto incombenti istruttori a carico del Comune, ordinando l’esibizione di una relazione di chiarimenti sulla natura dell’area e sulle difformità riscontrate rispetto al permesso di costruire. All’udienza pubblica del 24 giugno 2026, la causa è stata introitata in decisione, ma il Comune non aveva ancora adempiuto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che il Comune di Melendugno non ha provveduto al deposito della relazione di chiarimenti richiesta con l’ordinanza collegiale n. 1525 del 2025, nonostante il termine assegnato fosse ampiamente decorso. Tale inadempimento ha impedito al Collegio di acquisire elementi essenziali per la decisione, concernenti lo stato dei luoghi e la natura delle difformità contestate.
In considerazione della necessità di definire il giudizio, il TAR ritiene indispensabile rinnovare gli incombenti istruttori già disposti, assegnando all’Amministrazione un nuovo termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza. Il provvedimento precisa espressamente le conseguenze dell’ulteriore inottemperanza: la valutazione del comportamento dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 64 c.p.a., che consente al giudice di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti; la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica; la possibile rilevanza dell’inottemperanza sotto il profilo del danno erariale.
La Corte sottolinea, quindi, che l’ordinanza istruttoria non definisce il giudizio, ma è strumentale alla sua prosecuzione. Di conseguenza, sospesa ogni pronuncia nel merito, la causa viene rinviata all’udienza pubblica del 15 dicembre 2026 per il prosieguo del giudizio.
Nota della Redazione
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