Chiusura del box in Scia: volume abusivo e demolizione ex art. 33 (TAR Piemonte n. 1822 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La chiusura di una tettoia o di un basso fabbricato assentito con Scia, determinando la creazione di un volume edilizio prima inesistente, integra un intervento di rilevanza volumetrica riconducibile alla disciplina dell’art. 10, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 e non un’opera urbanisticamente irrilevante. Ne consegue la legittimità dell’ordinanza comunale di demolizione adottata ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, restando irrilevante la circostanza che il termine di ultimazione dei lavori non sia ancora decorso per effetto di proroghe ex lege. L’abuso non è sanzionabile con la sola oblazione pecuniaria quando l’intervento configuri un definitivo e illegittimo aumento di volumetria.

Il Fatto

Il ricorrente presentava al Comune una Scia per l’ampliamento di un’autorimessa con realizzazione di un ulteriore box auto. L’ente locale, dopo interlocuzione procedimentale, invitava il privato a rimuovere la tettoia di collegamento con il fabbricato principale, mantenendo il solo posto auto con struttura leggera di copertura. La parte privata adeguava il progetto e la pratica edilizia si perfezionava.

In pendenza del termine triennale di efficacia della Scia, non ancora decorso per effetto di proroghe ex lege del termine di ultimazione dei lavori, il Comune eseguiva un sopralluogo e avviava un procedimento di vigilanza edilizia, contestando la mancata realizzazione di manufatti relativi al passo carraio e la chiusura su tutti i lati del box autorimessa. Respinte le osservazioni del tecnico di parte, l’amministrazione ordinava la demolizione del nuovo box ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001. Il destinatario impugnava il provvedimento davanti al TAR Piemonte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura relativa agli effetti della Scia. Il manufatto originariamente assentito, in quanto aperto su due lati, risultava privo di rilevanza volumetrica: l’art. 21 delle N.T.A. dello strumento urbanistico esclude dal computo della volumetria le tettoie aperte da un solo lato, chiarendo al punto 3-4 che non sono inclusi nel calcolo dei volumi i porticati aperti e le logge, anche se chiuse da murature da tre lati. La copertura leggera autorizzata non costituiva, dunque, un volume edificabile.

Il box rilevato in sede di sopralluogo, al contrario, risultava delimitato da due pareti e da serramenti sui due lati che avrebbero dovuto rimanere aperti. L’amministrazione ha quindi correttamente qualificato l’opera come volume non assentito. Tale conclusione è stata implicitamente confermata dallo stesso tecnico di parte, che nelle osservazioni procedimentali ha prodotto un calcolo delle volumetrie esistenti non comprendente l’opera contestata, precisando che la chiusura del box sarebbe stata oggetto di ulteriore istanza.

Quanto al mancato decorso del termine di ultimazione dei lavori, il Tribunale ne riconosce l’omessa considerazione da parte del Comune al momento dell’adozione dell’ordinanza, ma la ritiene priva di rilievo. L’opera integra infatti un illegittimo e definitivo aumento volumetrico; il destinatario non ha richiesto di regolarizzare il manufatto neppure dopo la notifica del provvedimento demolitorio.

La seconda censura, incentrata sull’invocata sanzionabilità pecuniaria, è parimenti infondata. La chiusura di una tettoia non è intervento urbanisticamente irrilevante, poiché implica la creazione di volumi pari a circa 40 metri cubi, assoggettata alla disciplina dell’art. 10, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. Non può quindi dirsi illegittima la scelta comunale di sanzionare l’abuso con la demolizione e la rimessione in pristino ex art. 33, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, con esecuzione a cura del Comune e a spese dei responsabili in caso di inottemperanza. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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