Caducato il titolo civile, illegittima l’ingiunzione di sgombero demaniale (TAR Sicilia n. 1553 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’ingiunzione di sgombero di aree asseritamente demaniali adottata sul presupposto di un accertamento giurisdizionale civile che sia stato successivamente dichiarato nullo, con rimessione delle parti al primo giudice, giacché la caducazione travolge anche l’attività istruttoria e fa venir meno il titolo stesso del potere esercitato. L’amministrazione non può supplire a tale deficit richiamando una delimitazione amministrativa annullata o non riferibile alle particelle oggetto di sgombero. Incombe inoltre sull’amministrazione l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai proprietari confinanti quando l’ingiunzione presupponga una preventiva demarcazione del confine, individuata mediante frazionamento catastale a seguito di accertamenti tecnici complessi e connotati da discrezionalità.

Il Fatto

I ricorrenti, eredi di un originario unico proprietario di un terreno sito nell’ex feudo del Gallo, impugnano due ingiunzioni di sgombero adottate dall’ARTA nell’aprile 2025, con le quali è stato loro intimato di liberare le particelle asseritamente demaniali derivanti dal frazionamento di preesistenti mappe. Il provvedimento muove dal presupposto che la demanialità delle aree fosse stata accertata in via definitiva dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1882/2012, emessa all’esito di un risalente contenzioso sulla delimitazione tra demanio marittimo e proprietà privata.

Nelle more del giudizio, la stessa Corte di Appello, con sentenza n. 862/2025, ha accolto l’opposizione di terzo proposta dagli eredi di un figlio pretermesso dell’originario proprietario dichiarando la nullità della sentenza n. 1882/2012 e rimettendo le parti al giudice di primo grado. I ricorrenti deducono, tra l’altro, la carenza di potere e la violazione dei diritti partecipativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti resistenti. Aderendo alla tesi della doppia tutela, il Tribunale afferma che la giurisdizione amministrativa sussiste quando il ricorrente censuri aspetti procedimentali, mentre resta del giudice ordinario la contestazione dell’esistenza della proprietà demaniale. Nel caso di specie i ricorrenti non agiscono per l’accertamento della natura demaniale delle aree, ma deducono vizi delle ordinanze di sgombero, sicché la controversia involge interessi legittimi.

Nel merito il ricorso è fondato. Il terzo motivo coglie nel segno. L’ingiunzione impugnata presuppone la demanialità delle aree come accertata dalla sentenza n. 1882/2012. Tuttavia la sentenza n. 862/2025 ha dichiarato nulla quella pronuncia, disponendo la rimessione della causa al giudice di primo grado. Il giudicato formatosi in sede di opposizione di terzo, osserva il Collegio richiamando Cassazione civile Sez. II n. 6261 del 2009, estende la propria efficacia anche nei confronti delle parti del giudizio originario quando accerti un rapporto incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza opposta.

La declaratoria di nullità ha travolto l’intera attività istruttoria, compresa la consulenza tecnica espletata nei due gradi, facendo venir meno il presupposto stesso dell’ingiunzione: il provvedimento giurisdizionale che, in assenza di una valida delimitazione amministrativa, aveva accertato il confine. L’amministrazione ha dunque intimato lo sgombero sulla scorta di un titolo dichiarato nullo dalla stessa autorità che lo aveva emanato.

Il deficit non può essere colmato, come sostenuto dalla controinteressata, con il rinvio al verbale di delimitazione del 1955: esso non è richiamato nel provvedimento impugnato ed è stato annullato nel 2005, allorché fu approvata una nuova delimitazione relativa solo ai primi punti della linea spezzata, senza giungere alle aree oggetto di sgombero. Venuta meno la sentenza civile, non esiste più alcuna delimitazione delle aree in questione.

Il Collegio ritiene fondato anche il quarto motivo. Pur essendo le ordinanze di sgombero provvedimenti di natura vincolata, l’ingiunzione presuppone la preventiva demarcazione delle aree e l’individuazione della linea di confine, attività connotata da accertamenti tecnici complessi e da discrezionalità. Essa avrebbe richiesto l’apporto partecipativo dei ricorrenti, tanto più alla luce delle pregresse vicende giudiziarie. L’ARTA ha invece individuato le aree in modo unilaterale, sulla base di un frazionamento catastale cui i confinanti non sono stati chiamati a partecipare e di cui hanno appreso solo con la notificazione dei provvedimenti. Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento di ogni altra censura e annullamento degli atti impugnati; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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