Variante parziale e verifica di assoggettabilità a VAS nel silenzio delle urbanizzazioni (TAR Piemonte n. 1830 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La variante parziale al PRG che si limiti a elevare l’altezza massima consentita dei fabbricati, senza modificare la superficie territoriale, gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura e la superficie fondiaria, non introduce nuove previsioni insediative e non richiede la verifica delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 17, comma 6, l.r. n. 56/1977. Il requisito della dotazione infrastrutturale opera solo in presenza di previsioni che incidano sul carico urbanistico. Quanto alla verifica di assoggettabilità a VAS, essa integra un’attività connotata da ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile solo in presenza di indici sintomatici di difetto di motivazione, illogicità manifesta o erroneità dei presupposti.
Il Fatto
Un comitato per la tutela del territorio impugnava la delibera con cui un Comune approvava la variante parziale n. 11 al PRG, volta a elevare da 10,50 a 30 metri l’altezza massima dei fabbricati nell’ambito produttivo interessato, per una quota non superiore al 60% della superficie coperta. L’atto era stato adottato in vista della realizzazione di un nuovo complesso produttivo da parte di una società controinteressata.
Nel corso del giudizio la società comunicava di aver perso interesse all’investimento. Il Comune, tuttavia, confermava la volontà di mantenere ferme le previsioni generali della variante. Il ricorrente insisteva per la decisione, escludendosi così la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, il comma 6 dell’art. 17 l.r. n. 56/1977 impone la verifica delle urbanizzazioni primarie con esclusivo riferimento alle previsioni insediative oggetto di variante, richiamando i limiti dimensionali del comma 5, che riguardano gli incrementi di superfici territoriali e di indici di edificabilità.
Nella specie la variante incide unicamente sull’altezza massima dei fabbricati, senza ampliare la superficie territoriale, gli indici di edificabilità o le superfici edificabili, e senza modificare i rapporti di copertura e la superficie fondiaria. Manca dunque il presupposto che fonda l’obbligo di dotazione infrastrutturale.
Non è dirimente il rilievo sulla distanza delle reti, trattandosi di zona già destinata ad attività produttive e in precedenza dotata dei collegamenti invocati. L’adeguamento infrastrutturale resta comunque rimesso alla fase esecutiva, in cui calibrare gli interventi in base all’effettiva realizzazione dell’impianto. La qualificazione come variante parziale è pertanto legittima, anche alla luce della l.r. n. 7/2022.
Sul secondo motivo, l’art. 3-bis l.r. n. 56/1977 consente di avvalersi delle risorse di Regione, provincia o città metropolitana, ma non esclude il ricorso a un professionista esterno. Rileva il corretto e indipendente espletamento dell’attività: nella specie il soggetto incaricato dell’OTC era diverso dai redattori della variante, con separazione funzionale rispettata.
Nel merito dello screening, i contributi di Asl, Arpa e Soprintendenza non sono univocamente sintomatici della necessità della VAS, non avendo la Soprintendenza indicato specifiche criticità o misure correttive. Le valutazioni dell’organo tecnico, che hanno rinviato taluni profili alla fase esecutiva, sono coerenti con la natura generale delle previsioni. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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