Vendita online senza consegna, sussiste truffa contrattuale e aggravante della minorata difesa (Cass. pen. Sez. 7 n. 12150 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell’art. 640 cod. pen., la condotta di chi mette in vendita un bene su un sito internet e, dopo aver incassato il prezzo, non lo consegna all’acquirente, laddove il soggetto si presenti falsamente come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire un ingiusto profitto. La sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen. è ravvisabile nella truffa commessa mediante vendita di prodotti online, poiché la distanza tra il luogo in cui si trova l’acquirente, che di norma paga anticipatamente, e quello in cui opera l’agente determina una posizione di maggior favore per quest’ultimo, consentendogli di schermare la propria identità e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della condotta.
Il Fatto
La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna per il reato di truffa nei confronti dell’imputato, ritenuto responsabile di aver posto in vendita un bene su una piattaforma di commercio elettronico senza poi provvedere alla consegna dopo il pagamento del prezzo da parte della persona offesa. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, nonché il travisamento della prova quanto alla riconducibilità delle condotte alla sua persona. Con il secondo motivo ha altresì contestato la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato il primo motivo di ricorso, incentrato sulla dedotta insufficienza probatoria e sul travisamento della prova. Il ricorso è stato valutato come privo di specificità, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. La doglianza è stata altresì ritenuta manifestamente infondata, poiché offriva una prospettazione in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha evidenziato come la motivazione della sentenza impugnata non presentasse alcun vizio, avendo correttamente rilevato che il conto corrente sul quale era confluito il pagamento della persona offesa risultava effettivamente intestato all’imputato. Tale conto era stato aperto mediante l’invio di un regolare documento di identità, del quale il titolare non aveva mai denunciato né il furto né lo smarrimento. Tale elemento fattuale è stato ritenuto dirimente per escludere ogni profilo di incertezza in ordine alla riconducibilità all’imputato delle condotte contestate.
Con specifico riferimento alla qualificazione giuridica, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità, citando Sez. 2, n. 51551 del 2019, secondo cui la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet, accompagnata dalla mancata consegna dopo il pagamento del prezzo, integra il delitto di truffa contrattuale. La corretta applicazione di tale principio da parte della Corte territoriale ha condotto al rigetto della censura.
Quanto al secondo motivo, relativo all’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen., la Suprema Corte ha ribadito che sussiste la minorata difesa nella truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online. La giurisprudenza citata, ivi incluse Sez. 6, n. 3096 del 2024 e Sez. 2, n. 2585 del 2022, ha chiarito che la distanza tra il luogo dell’acquirente, che paga anticipatamente, e quello dell’agente determina una posizione contrattuale di maggior favore per quest’ultimo. Tale condizione consente al venditore di schermare la propria identità e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta.
L’onere argomentativo della Corte territoriale è stato ritenuto adeguatamente assolto attraverso il puntuale riferimento alle caratteristiche della trattativa, svoltasi interamente a distanza mediante una piattaforma web. Tale modalità ha posto l’acquirente in una posizione di debolezza quanto alla verifica dell’identità del venditore e all’effettività dell’offerta. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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