Detenzione domiciliare ultrasettantenne, obbligo di esame d’ufficio (Cass. pen. Sez. I n. 21227 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di sorveglianza è tenuto a esaminare, anche in assenza di specifica richiesta, la possibilità di concedere la detenzione domiciliare al condannato che, al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena, abbia compiuto i settanta anni di età, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 01, ord. pen., misura applicabile senza limiti di pena. L’obbligo di esame si desume dal tenore della domanda formulata nell’interesse del condannato, ove questa riveli l’interesse alla misura alternativa. L’omessa valutazione integra violazione di legge e impone l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Non è invece censurabile in cassazione la valutazione di merito sull’affidamento in prova al servizio sociale, quando il ricorrente non denunci vizi della motivazione ma solleciti apprezzamenti riservati al giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare, per essere la pena residua da espiare superiore a due anni, e aveva rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale. A fondamento del rigetto il Tribunale poneva la personalità negativa desunta dai reati in esecuzione, alcuni commessi dopo la sottoposizione a misure alternative rimaste prive di effetto risocializzante, i procedimenti pendenti e l’assenza di revisione critica risultante dalla relazione di sintesi.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Quanto alla detenzione domiciliare, il Tribunale avrebbe trascurato che l’art. 47-ter, comma 01, ord. pen. consente la misura ai condannati ultrasettantenni senza limiti di pena. Quanto all’affidamento in prova, i reati ritenuti sintomatici di rilevante capacità a delinquere sarebbero di minima entità e non sarebbero stati valutati l’attività lavorativa e la regolarità della condotta intramuraria.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso fondato nei limiti chiariti in motivazione. Il primo profilo è accolto: il Tribunale di sorveglianza ha omesso di valutare la possibilità di applicare la detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter, comma 01, ord. pen. per i soggetti che, al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena, abbiano compiuto i settanta anni di età.
Il percorso argomentativo muove da due elementi. Il primo è il tenore della domanda formulata nell’interesse del condannato, che già implicava l’interesse alla misura. Il secondo è la circostanza che il condannato, al momento della decisione, aveva compiuto il settantesimo anno di età. Da qui l’affermazione del dovere del giudice di sorveglianza di esaminare quella evenienza ai fini della concessione della misura invocata.
A sostegno la Corte richiama il proprio orientamento, indicando Sez. I n. 15600 del 19.12.2023, dep. 2024, Fornelli e Sez. I n. 40203 del 14.07.2022, Villani, non massimate. Il principio non è dunque isolato, ma si colloca in un indirizzo consolidato in tema di misure alternative alla detenzione.
Il secondo profilo è invece ritenuto inammissibile. La censura sull’affidamento in prova al servizio sociale, osserva la Corte, non denuncia vizi dell’apparato giustificativo, ma sollecita apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il Tribunale ha espresso un percorso motivazionale ineccepibile, fondato su elementi fattuali pregnanti: i plurimi precedenti penali, l’infruttuoso godimento di pregresse misure alternative e il giudizio dell’equipe nella relazione di sintesi. Gli operatori avevano concluso per un percorso trattamentale intramurario, con prosecuzione di attività e colloqui, per favorire una riflessione sul trascorso deviante ritenuta non ancora iniziata.
In parziale accoglimento del ricorso, l’ordinanza è annullata limitatamente alla domanda di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 01, ord. pen., con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio sul punto; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Nota della Redazione
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