Discarico del conto del cassiere sanitario senza revisione analitica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 100 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il discarico dell’agente contabile può essere pronunciato anche in difetto di una specifica revisione analitica del conto, quando la sua idoneità per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile — richiesta dall’art. 140, comma 2, cod. giust. cont. — sia già stata accertata con riguardo a conti analoghi e il decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, cod. giust. cont. non contempli più quella verifica. Il Collegio, in presenza di relazione del giudice designato che propone il discarico e di conclusioni conformi del Procuratore regionale, non è tenuto a disporre ulteriori accertamenti istruttori, potendo fondare la decisione sulla rispondenza già riscontrata e sull’assenza di condizioni ostative.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dal cassiere di un Comprensorio sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per l’esercizio finanziario 2015, iscritto al registro di segreteria. Il magistrato designato all’esame, con apposita relazione trasmessa al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 cod. giust. cont., ha proposto il discarico del conto.
La proposta si fonda su un dato di contesto: con precedenti sentenze-ordinanze la Corte aveva impartito una serie di indicazioni sulla corretta predisposizione dei conti dei cassieri ed economi dei Comprensori sanitari, e i conti successivamente ridopositati erano risultati conformi, con conseguenti provvedimenti di discarico. Il giudice designato ha inoltre osservato che tale verifica di rispondenza non è più prevista dal decreto presidenziale per l’anno 2025 e che l’ottimale utilizzo delle risorse esigue mal si concilia con la prosecuzione di quell’analitica verifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla relazione del giudice designato, che ha ricostruito i termini del principio applicabile: il conto deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, secondo l’art. 140, comma 2, cod. giust. cont. Su questa base, la revisione via via intervenuta sui conti ridopositati ha costantemente riscontrato la rispondenza alle indicazioni impartite, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico.
Il passaggio decisivo riguarda la verifica di tale rispondenza, che non risulta più indicata nel decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, cod. giust. cont. per l’anno 2025. Da qui la scelta di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili, in ragione dell’esiguità delle risorse disponibili.
Il giudice designato ha quindi ritenuto che non si rinvengano plausibili ragioni per non reputare che la medesima rispondenza già accertata connoti anche il conto in esame, di talché non appare necessario sottoporlo a specifica revisione al fine di pronunciare il discarico.
Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni orali, ha formulato conclusioni conformi alla relazione del Giudice relatore. Il Collegio, tenuto conto della condivisibilità della prospettazione, ha ritenuto che non sussistano condizioni ostative a pronunciare il discarico del conto e ha così deciso, con esclusione di ogni pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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