Permesso di soggiorno per lavoro subordinato e mancata instaurazione del rapporto (TAR Puglia, Sez. III, n. 249 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è legittimo quando il rapporto lavorativo non sia stato instaurato con il datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta, ancorché il lavoratore sia stato assunto da altri soggetti che non abbiano esercitato la facoltà di subentro nell’assunzione nella rispettiva quota di flussi. La circostanza che il cittadino straniero non abbia richiesto il permesso di soggiorno per attesa occupazionale, secondo le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Interno del 7 luglio 2006, conferma l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza. L’Amministrazione conserva il potere di rivalutare, in sede di riesame, le sopravvenienze favorevoli documentate dall’interessato, ai sensi del D.lgs. 286/1998, art. 5, comma 5.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché gli atti consequenziali, tra cui l’invito ex art. 15 TULPS e l’avviso di procedibilità all’espulsione. Il diniego risultava motivato dalla mancata instaurazione del rapporto lavorativo con il datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta per l’assunzione. Il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti previa sospensione dell’efficacia, deducendo di essere stato assunto da soggetti diversi da quello originariamente richiedente. Si costituivano il Ministero dell’Interno e la Questura, contestando la fondatezza delle censure.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare all’esito di una sommaria delibazione, ritenendo il diniego dell’Amministrazione immune dalle censure proposte. In primo luogo è stata considerata pacifica la mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore che aveva richiesto il nulla osta, circostanza decisiva per la legittimità del provvedimento impugnato. Il Collegio ha poi evidenziato che le assunzioni intervenute con soggetti diversi non assumevano rilievo, poiché questi ultimi non avevano manifestato la volontà di avvalersi del subentro nell’assunzione nella rispettiva quota di flussi.

Ulteriore elemento valorizzato dal Tribunale è stata la mancata richiesta, da parte del cittadino straniero, di un permesso di soggiorno per attesa occupazionale presso lo sportello unico immigrazione, come previsto dalla citata circolare ministeriale. Tale omissione ha confermato l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare. Il Tribunale ha infine precisato che l’Amministrazione potrà rivalutare eventuali sopravvenienze favorevoli, purché debitamente documentate, in ossequio ai principi di buona fede e collaborazione procedimentale, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. 286/1998. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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