Ottemperanza al giudicato e carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2041 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e prima della sua proposizione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, che non alleghi né documenti l’integrale esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna un termine per l’adempimento, nominando fin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La nomina non comporta compenso quando le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica. L’Amministrazione soccombente è condannata alle spese, liquidate secondo il criterio di adeguatezza dell’art. 2233, comma 2, cod. civ. e tenuto conto della limitata attività difensiva svolta.
Il Fatto
Il giudice del lavoro ha accertato il diritto dei ricorrenti a ottenere la carta docente per gli anni scolastici indicati e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione, o a fornire altro equipollente, per ciascuna annualità. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Ritenendo che l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo l’ordine di accredito degli importi sul borsellino elettronico. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è procedibile perché tra la notifica della sentenza, valevole quale titolo esecutivo, e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La regola trova conferma in una recente pronuncia dello stesso TAR.
Nel merito il ricorso è fondato. La pretesa dei ricorrenti risulta sorretta da idonea documentazione, mentre l’Amministrazione debitrice, pur costituita, non ha allegato né documentato l’avvenuta integrale esecuzione del giudicato. L’inerzia dell’obbligato integra dunque il presupposto dell’ottemperanza.
Il Collegio accoglie pertanto il ricorso e dichiara l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, con detrazione dei pagamenti medio tempore effettuati. L’esecuzione deve avvenire nei sensi e nei termini indicati nella motivazione.
Per il caso di perdurante inerzia viene nominato fin d’ora il commissario ad acta, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con apposita istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, non è dovuto alcun compenso.
Quanto alle spese, l’inadempimento non era controverso al momento del ricorso, sicché l’Amministrazione è condannata alla rifusione. La liquidazione tiene conto della limitata attività difensiva, riconducibile a quelle attività minime e stereotipate proprie della materia, ed è distratta in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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