Inversione onere prova contributi bonifica e vizio motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 21698 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi consortili di bonifica, il Piano di Classifica e il Perimetro di Contribuenza, approvati dalla Giunta regionale, individuano i benefici derivanti dall’attività del Consorzio e gli immobili soggetti al pagamento, con una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio fondiario. Il contribuente può superarla non con la mera contestazione dell’assenza di beneficio, ma con una censura specifica e motivata degli indici e dei parametri di contribuenza. Ove il Consorzio abbia dedotto e provato che l’imposizione si fonda su tale atto regolarmente approvato, l’onere di dimostrare l’assenza del beneficio fondiario grava sul consorziato. Il giudice di merito compie un accertamento di fatto, valutando complessivamente le risultanze istruttorie, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione che attinge il minimo costituzionale.
Il Fatto
Un Consorzio di bonifica ha emesso inviti di pagamento per contributi di bonifica relativi alle annualità 2017 e 2018 nei confronti di una Fondazione contribuente. Quest’ultima li ha impugnati, ottenendo l’annullamento in primo grado. Il Consorzio ha proposto appello, rigettato dalla CTR Toscana con sentenza confermativa. Avverso tale pronuncia il Consorzio ricorre per cassazione con tre motivi, deducendo vizi di motivazione e violazione delle norme sull’onere della prova in materia di contribuenza consortile.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è rigettato. Sul primo motivo, la Corte esclude che la sentenza impugnata presenti una motivazione apparente. Il vizio si configura solo quando la motivazione, pur materialmente esistente, è costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza del ragionamento, non attingendo il minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost. Nel caso concreto i giudici di appello hanno argomentato tenendo conto delle allegazioni delle parti, ritenendo che la contribuente avesse offerto elementi utili a superare la presunzione di legge sulla debenza del contributo. Esclusa, inoltre, la configurabilità del vizio di contraddittoria motivazione nel nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il secondo motivo, con cui si denuncia l’omesso esame del Piano di Classifica quale fatto decisivo, è inammissibile perché vertente in ipotesi di doppia conforme ex art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. L’inammissibilità opera non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali. Il ricorrente non ha allegato elementi sufficienti a dimostrare che le ragioni di fatto delle due pronunce siano diverse.
Il terzo motivo, che deduce violazione degli artt. 860 cod. civ., 10 e 11 R.D. n. 215 del 1933, 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 28 della legge regionale Toscana n. 79/2012, è inammissibile o comunque infondato. La Corte ribadisce che la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotta con la puntuale indicazione delle norme violate e specifiche argomentazioni. Nella specie il ricorrente introduce surrettiziamente una rivisitazione del merito, contrapponendo alle valutazioni dei giudici di merito proprie considerazioni di fatto. La CTR ha escluso il beneficio fondiario sulla base di elementi fattuali valutati complessivamente, non validamente contrastati dall’appellante. Il giudice di merito ha il potere di scegliere tra le risultanze quelle idonee a dimostrare i fatti, non censurabile in legittimità.
Nessuna inversione dell’onere probatorio è ravvisabile. Il Giudice regionale, nell’esercizio delle proprie prerogative, ha ritenuto che gli elementi allegati dalla parte contribuente, valutati complessivamente, avessero significativa rilevanza ed escludessero il miglioramento degli immobili. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è configurabile solo se il giudice fondi la decisione su prove inesistenti, non quando attribuisca maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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