Ammissione a Odontoiatria senza scelta della sede nella domanda (Cons. Stato n. 6933 del 17.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento della soglia minima di accesso a un corso di laurea a numero chiuso, conseguito per effetto della rettifica del punteggio a seguito dell’accoglimento della censura sull’ambiguità di un quesito, attribuisce al candidato il diritto all’iscrizione a quel corso di laurea, indipendentemente dall’indicazione delle sedi tra le preferenze espresse nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione delle sedi non integra un limite al potere del giudice amministrativo di ordinare l’iscrizione, perché l’interesse azionato consiste nella correzione della posizione in graduatoria e nell’attribuzione del punteggio utile all’ammissione ai corsi per i quali la selezione è stata sostenuta. Il principio della domanda non è violato quando la pretesa fatta valere in giudizio comprenda l’annullamento della graduatoria relativa a entrambi i corsi di laurea e il conseguente accertamento del punteggio spettante. La sede di assegnazione va individuata secondo la collocazione dell’interessato in graduatoria, per effetto del punteggio conseguito e dei successivi scorrimenti.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla procedura selettiva per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2021/2022, conseguendo un punteggio di 33,00 e collocandosi oltre l’ultimo posto utile, anche dopo i primi scorrimenti. Proponeva ricorso davanti al TAR Lazio avverso bando, graduatoria e atti della procedura, chiedendo in via principale l’ammissione a Medicina presso l’ateneo indicato come prima scelta e, in via subordinata, l’annullamento del concorso con ripetizione della prova.
Il Consiglio di Stato, in sede cautelare, accoglieva l’appello e ordinava l’iscrizione alla Facoltà di Odontoiatria, rilevata l’ambiguità del quesito n. 21 e la conseguente rettifica del punteggio. Il TAR, nel merito, accoglieva il primo motivo nei limiti della rideterminazione del punteggio per l’accesso a Odontoiatria e ordinava alle amministrazioni di procedere all’iscrizione. Il Ministero dell’Università e della Ricerca impugnava tale statuizione, deducendo la violazione del principio della domanda per essere stata disposta l’iscrizione a un corso di laurea non compreso tra le preferenze espresse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina l’unico motivo di appello, incentrato sulla dedotta impossibilità di ordinare l’iscrizione a un corso di laurea non richiesto nella domanda amministrativa, per la mancata indicazione delle relative sedi. La censura non è accolta.
Il Consiglio di Stato muove dalla ordinanza cautelare n. 3823/2022, con la quale era già stato accertato che, per effetto della rideterminazione del punteggio conseguente all’inesattezza del quesito, la candidata avrebbe potuto iscriversi a Odontoiatria, dove la soglia di accesso si era attestata a 34,60 punti. Il TAR, nel merito, non ha ravvisato ragioni per discostarsi da tale esito, ritenendo superata la prova di resistenza per quel corso di laurea.
Il Ministero appellante non confuta la considerazione dirimente del superamento della soglia minima di accesso, limitandosi a opporre la mancata inclusione di quel corso tra le opzioni manifestate nella scheda individuale. Il Collegio ritiene che tale rilievo non sia decisivo: resta il fatto che all’esito del test la candidata aveva conseguito un punteggio che le attribuiva il diritto ad essere iscritta sin dall’origine alla Facoltà di Odontoiatria.
La Corte verifica poi la corrispondenza tra tale esito e le domande articolate in giudizio. Sebbene il ricorso introduttivo chiedesse in via principale l’ammissione a Medicina, con lo stesso ricorso è stato domandato l’annullamento della graduatoria unica nazionale per l’accesso a entrambi i corsi di laurea. L’interesse azionato era dunque ottenere la rettifica del punteggio e la correzione della posizione in graduatoria. Il ricorso per motivi aggiunti ha inoltre richiesto il reinserimento in graduatoria e l’ammissione a Medicina e/o Odontoiatria, senza che ciò integri una inammissibile mutatio.
Ne consegue che la mancata indicazione delle sedi per Odontoiatria non osta all’iscrizione. Dal superamento della soglia minima deriva il diritto all’iscrizione a quel corso di laurea, con individuazione della sede di assegnazione secondo la collocazione in graduatoria, per effetto del punteggio conseguito e dei successivi scorrimenti. L’appello è pertanto respinto, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell’appellata.
Nota della Redazione
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