Obbligo di provvedere sulle segnalazioni di abusi edilizi in facciata (TAR Campania n. 5240 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste l’obbligo del Comune di provvedere con provvedimento espresso sulle segnalazioni di abusi edilizi concernenti la facciata e i prospetti di un immobile in comproprietà, non potendo la nota con cui il dirigente si limiti a rappresentare ai vertici dell’ente la correttezza dell’attività svolta costituire atto conclusivo del procedimento di vigilanza. La qualificazione di tale nota come atto interno, privo di lesività, ad opera di una precedente sentenza, integra un fatto nuovo idoneo a superare ogni profilo di decadenza e a consentire la riproposizione dell’istanza. Il comproprietario è titolare di una legittimazione differenziata e di un interesse concreto all’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 e all’ostensione dei titoli legittimanti gli interventi sulla facciata.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari pro quota di un fabbricato sito in Sorrento, unitamente alla controinteressata, avevano chiesto al Comune, con istanza del 5 febbraio 2026, di definire il procedimento relativo agli abusi edilizi asseritamente posti in essere dalla controinteressata sul prospetto dell’unità immobiliare, e di consentire l’accesso ai fascicoli d’ufficio relativi a nulla osta e autorizzazioni paesaggistiche rilasciati successivamente al 1977.

L’istanza si fondava anche sui paragrafi 2.1 e 8 della sentenza n. 485/2026 di questa Sezione, che aveva dichiarato inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti avverso una nota dirigenziale dell’agosto 2025, qualificata come atto interno privo di lesività. Formatosi il silenzio, i ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e per l’annullamento del silenzio-diniego sull’accesso. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità, chiarendo che il ricorso non riguarda il procedimento di autorizzazione paesaggistica in sanatoria — definito dal Comune con provvedimento del 23 marzo 2026 — bensì l’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia sulle asserite difformità delle facciate e dei prospetti. Su tali specifici profili la sentenza n. 485/2026 non si era espressa.

La qualificazione della nota dell’agosto 2025 quale atto interlocutorio, operata nella precedente decisione, costituisce secondo il TAR un fatto nuovo idoneo a superare la decadenza e a legittimare la riproposizione dell’istanza. I ricorrenti non agiscono in ottemperanza, ma con il rito del silenzio sulla nuova istanza del 5 febbraio 2026.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, anche dello stesso TAR, secondo cui sussiste l’obbligo di provvedere in presenza di documentate segnalazioni di abusi edilizi: il proprietario confinante, per la vicinitas, gode di una legittimazione differenziata e di un interesse legittimo all’esercizio dei poteri di vigilanza, potendo proporre l’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a.. Richiamati TAR Napoli, Sez. III, n. 1941 del 2026 e TAR Napoli, Sez. VI, n. 2473 del 2026.

Il Comune deve pertanto adottare un provvedimento espresso sulle segnalazioni di cui alle pagine 15, 16 e 17 della relazione tecnica del 7 aprile 2026, entro sessanta giorni, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta in caso di inottemperanza.

Quanto all’accesso, il TAR precisa che l’istanza riguarda solo i titoli legittimanti gli interventi sulla facciata, non i profili già vagliati. La legittimazione e l’interesse dei comproprietari sussistono in relazione all’esigenza di ottenere la piena legittimità edilizia dell’immobile. Accolto il ricorso anche ex art. 116 c.p.a., con ordine di esibizione dei documenti, ove esistenti, ovvero di attestazione della loro inesistenza, nel termine di sessanta giorni. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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