Ammissione alle scuole di specializzazione e soglia di sbarramento nella discrezionalità dell’Ateneo (TAR Abruzzo n. 190 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione della soglia minima di superamento della prova di ammissione a una scuola di specializzazione rientra nella discrezionalità dell’Ateneo e non è illegittima per il solo fatto che altre Università, per lo stesso corso, abbiano stabilito un punteggio inferiore, in difetto di prova dell’identità o equivalenza quantitativa e qualitativa delle prove. La regola dell’anonimato delle prove selettive è posta a garanzia dell’imparzialità della valutazione e non è violata, con incidenza invalidante, quando la prova consista in quesiti a risposta multipla la cui valutazione sia frutto di mera verifica oggettiva della corrispondenza alle risposte esatte. Il candidato che lamenti la manipolazione degli elaborati dei vincitori deve darne prova concreta; in difetto, e in presenza di un interesse definitivamente pregiudicato dal mancato raggiungimento della soglia, la censura non è accoglibile. Le doglianze sulla formulazione dei quesiti sono infondate se i ricorrenti non ne enunciano il contenuto né ne allegano la rilevanza ai fini dell’annullamento o del conseguimento del punteggio utile.
Il Fatto
I ricorrenti partecipano al concorso per l’ammissione di dodici laureati non medici alla Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia presso l’Università degli Studi dell’Aquila, senza risultare idonei per mancato raggiungimento del punteggio minimo. Deducono l’interesse al ricorso rilevando che solo dieci posti sono stati coperti e che, per effetto dell’aumento previsto dall’art. 2, comma 5, del d.P.R. n. 162/82, residuerebbero posti vacanti e disponibili cui aspirano senza aggravio finanziario per l’Ateneo.
Chiedono l’annullamento degli atti della procedura e il riconoscimento del diritto all’ammissione al corso, in via principale sui posti vacanti o in sovrannumero, e in subordine l’annullamento della prova. Uno dei ricorrenti rinuncia al ricorso; altro ricorrente propone motivi aggiunti incentrati sulla violazione dell’anonimato. La domanda cautelare è respinta e il Collegio, in quella sede, aveva rilevato un possibile conflitto d’interessi tra i ricorrenti per insufficienza dei posti residui.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale dichiara improcedibile il ricorso limitatamente alla posizione della ricorrente che vi ha rinunciato, qualificando la rinuncia non sottoscritta né notificata come sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84 c.p.a. Tale sopravvenienza elimina il conflitto tra le posizioni azionate e consente di superare il rilievo d’ufficio sull’inammissibilità del ricorso cumulativo, poiché l’omogeneità delle posizioni può sopravvenire fino al momento della decisione.
Nel merito, la censura sulla soglia di sufficienza fissata in 49/70 è respinta. Il Collegio rileva che non è provata la disparità di trattamento in situazioni identiche, non avendo i ricorrenti neppure dedotto l’identità o equivalenza quantitativa e qualitativa delle prove di ammissione, il cui numero e grado di difficoltà condizionano la determinazione del punteggio minimo. Il rigetto di questa censura rende intangibile l’esito di non ammissione e travolge la domanda principale di assegnazione ai posti non coperti; le ulteriori doglianze restano esaminabili solo in relazione al residuo interesse alla riedizione della procedura.
Quanto all’anonimato, il Tribunale chiarisce che la regola serve a evitare che la discrezionalità valutativa sia condizionata dalla conoscenza dell’autore della prova. Poiché il test a risposta multipla è valutato mediante mera verifica oggettiva della corrispondenza con la griglia, il riconoscimento in astratto dei candidati non inquina la valutazione, frutto di operazione automatica. La stessa conclusione vale per l’ipotesi di correzioni postume: i ricorrenti non lamentano la manipolazione dei propri elaborati, ma solo di sette tra i dieci utilmente selezionati, senza offrire la prova concreta delle dedotte alterazioni.
Il Collegio ritiene infine non provate le censure sulla formulazione dei quesiti e palesemente infondate quelle sulla mancata validazione del questionario, non avendo i ricorrenti indicato i parametri normativi, le prescrizioni amministrative o gli autovincoli che avrebbero imposto tale adempimento. Le spese sono compensate, non avendo l’Avvocatura erariale svolto difese.
Nota della Redazione
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