Revoca dell’assenso al rinnovo della concessione e tutela dell’affidamento del concessionario (TAR Abruzzo n. 192 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il bene comunale assegnato mediante gara a concessione e destinato dall’amministrazione a una funzione pubblica è sottratto alla disciplina della locazione privatistica: gli atti che ne dispongono rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. La revoca dell’assenso al rinnovo della concessione è illegittima quando non si fonda su fatti sopravvenuti, ma su circostanze già note all’amministrazione al momento dell’assenso: in tal caso è violato il principio di affidamento del privato. L’annullamento del provvedimento di revoca consente il risarcimento del danno emergente provato, mentre il lucro cessante non provato resta escluso.

Il Fatto

Il Comune di Teramo, all’esito di una gara, concedeva in uso per sei anni i locali del Cineteatro comunale. La società ricorrente, subentrata nel rapporto quale assuntore di un concordato preventivo, otteneva nel luglio 2022 una proroga fino al 31 dicembre 2023 e l’assenso al rinnovo per ulteriori sei anni. Nel settembre 2023 il Comune, avviata la ristrutturazione del teatro con fondi PNRR, invitava la società a rilasciare l’immobile e, a dicembre, revocava l’assenso al rinnovo per mutate condizioni di fatto.

La società impugnava la nota di rilascio, gli atti di gara, la delibera di approvazione del progetto e il provvedimento di revoca, chiedendo anche l’accertamento del diritto alla concessione e il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. La concessione è stata assegnata mediante asta pubblica, l’assenso al rinnovo è stato revocato con procedimento amministrativo e molteplici atti destinano il teatro alla diffusione della cultura, con finanziamento pubblico ottenuto proprio per la rigenerazione urbana: il bene è quindi vincolato a una funzione pubblica, con conseguente impossibilità di esercizio di poteri privatistici.

Quanto alla nota di rilascio del settembre 2023, il Tribunale dichiara la sopravvenuta carenza di interesse: la società non ha liberato i locali entro il termine e la nota ha esaurito i propri effetti senza produrre alcuna lesione. Le censure avverso le determine di gara sono inammissibili per difetto di interesse, perché l’atto lesivo era la delibera di approvazione del progetto, non impugnata col ricorso introduttivo.

I primi motivi aggiunti, proposti avverso quella delibera, sono irricevibili per tardività. La determina a contrarre impugnata richiamava espressamente la delibera, già nota alla ricorrente al momento del ricorso introduttivo: il deposito in giudizio successivo non costituisce valido dies a quo.

Nel merito del secondo ricorso, il Collegio ritiene fondata la censura avverso la revoca. Il Comune aveva accettato il finanziamento pubblico due mesi prima dell’assenso, e la relazione dei progettisti conferma che la scelta di eliminare la destinazione commerciale era antecedente e già compiuta. La revoca si fonda dunque su fatti già conosciuti e non su fatti sopravvenuti, in violazione dell’affidamento maturato dalla società.

Accolta la domanda risarcitoria, il Collegio riconosce il danno emergente per i costi dell’accordo transattivo e dell’apporto di finanza esterna, ridotti del 10% in via equitativa per il periodo di attività svolto nella proroga, per complessivi € 685.850,47. Respinge invece le voci di lucro cessante e le spese di trasloco, non provate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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