Ammissione straordinaria al voto e conservazione del risultato elettorale (TAR Molise n. 362 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento elettorale vige il principio di strumentalità delle forme, per cui l’invalidità delle operazioni è ravvisabile solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo dell’atto, non rilevando la mera irregolarità non invalidante. Le espressioni di voto che trovino ragionevole spiegazione in un errore dell’elettore, come la supposta ammissibilità del voto disgiunto in un Comune sotto i 15.000 abitanti, non integrano il voto riconoscibile e sono valide, salvo l’annullamento delle sole preferenze. La mancata allegazione del certificato medico non impedisce il voto assistito, rimesso alla valutazione empirica del Presidente di Seggio. L’art. 32 bis del d.P.R. n. 223/1967 va letto come clausola di chiusura del sistema: il Sindaco può ammettere al voto, in via d’urgenza, il cittadino non iscritto per errore dell’Ufficio elettorale, non essendo la partecipazione di un avente diritto idonea a inficiare il risultato.
Il Fatto
Alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024, nel Comune di Colle d’Anchise, le due liste in campo conseguivano al primo turno un pari numero di preferenze. Al ballottaggio del 23 e 24 giugno il candidato della lista n. 2 risultava eletto Sindaco con 300 voti, contro i 287 del candidato antagonista.
Quest’ultimo impugnava il verbale di proclamazione degli eletti del 24 giugno 2024, deducendo tre motivi vertenti sul primo turno: l’attribuzione alla lista avversaria di due voti asseritamente nulli perché riconoscibili; l’ammissione al voto assistito di tre elettori in assenza dei presupposti; l’ammissione al voto di un elettore proveniente da altro Comune sulla base di un’attestazione sindacale. Chiedeva la correzione del risultato o, in subordine, l’annullamento delle elezioni. Resisteva il Sindaco eletto, che proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio di strumentalità delle forme, che nel procedimento elettorale si coniuga con il favor per la conservazione del risultato: le regole formali divengono significative solo ove si dimostri la sostanziale inattendibilità del risultato finale. Su questa base cade il primo motivo. Le schede contestate contenevano un valido voto di lista con preferenze per candidati di altra lista, espresse sul verosimile presupposto dell’ammissibilità del voto disgiunto. Tale anomalia non è segno di riconoscimento, ma errore scusabile: in applicazione dell’art. 57, comma 7, del d.P.R. n. 570/1960 e del principio di preminenza del voto di lista, le preferenze si annullano e il voto di lista resta valido.
Infondato è anche il secondo motivo. L’art. 41 del d.P.R. n. 570/1960 prevede solo eventuale il certificato medico, rimettendo al Presidente di Seggio la valutazione empirica dell’impedimento. Il verbale, là dove annota “evidente stato di inabilità”, dà conto dell’accertamento compiuto. Né rileva che uno degli elettori abbia votato autonomamente al ballottaggio o che un altro si sia munito di certificazione solo in tale occasione: tali circostanze non smentiscono la valutazione resa al primo turno.
Il terzo motivo investe l’ammissione straordinaria al voto. Il Collegio accerta incidenter tantum, ex art. 8 cod. proc. amm., la titolarità del diritto di voto dell’elettore, non iscritto per un disguido tecnico-informatico dell’Ufficio elettorale. Il TAR distingue la fattispecie dai precedenti del Consiglio di Stato sul voto dei cittadini comunitari, lì fondati su domanda di parte: per il cittadino italiano l’iscrizione è officiosa, e l’art. 32 bis del d.P.R. n. 223/1967 opera come valvola di salvezza del sistema. Il richiamo al termine del comma 4 dell’art. 32 va letto come soglia temporale iniziale, non come limite sostanziale: diversamente si negherebbe all’Amministrazione il potere di rimediare all’errore dell’Ufficio, con diniego di un diritto costituzionalmente garantito.
Quanto all’istanza di parte, essa risulta dalla contestualità tra la presentazione personale del cittadino presso l’Ufficio e il rilascio dell’attestazione, non essendo richieste formalità specifiche. La censura sull’assenza di deliberazione della Commissione elettorale circondariale è superata da una lettura utile della norma: il Sindaco, in casi di particolare urgenza, ha il dovere di rendere l’attestazione di ammissione al voto.
Il ricorso principale è dunque respinto; ne consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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