Silenzio della PA e osservazioni a piano attuativo: nessun obbligo di riscontro (TAR Lombardia n. 3443 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste silenzio-inadempimento quando le osservazioni del privato, presentate all’esito di una comunicazione che chiude l’istruttoria di un piano attuativo, si risolvano nella richiesta di esercitare l’autotutela su una determinazione conclusiva non impugnata. La comunicazione che dà atto della chiusura del procedimento e riconosce la facoltà di presentare osservazioni non integra un preavviso di rigetto, ma esprime in via definitiva la volontà dell’ente. L’art. 117 cod. proc. amm. non può surrogare l’impugnazione tardiva di un atto amministrativo, pena l’elusione dei termini di decadenza di cui all’art. 29 cod. proc. amm.. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, legge n. 241 del 1990, la legge generale sul procedimento non si applica ai procedimenti di pianificazione urbanistica.
Il Fatto
La società ricorrente ha acquistato nel 2011 un terreno ricadente in un ambito di trasformazione del vigente P.G.T. comunale. Con deliberazione consiliare la capacità edificatoria del comparto viene ridotta e, in parallelo, viene espunto l’obbligo di realizzare una rotatoria a carico dei proponenti. Su queste premesse la società presenta nel 2022 una proposta di piano attuativo, corredata del progetto.
Segue un’interlocuzione: il Comune chiede opere aggiuntive non previste dagli atti pianificatori, il tecnico ne segnala l’irritualità. Con nota dell’ottobre 2023 il Comune comunica la chiusura dell’istruttoria e invita gli interessati a presentare osservazioni entro trenta giorni. La ricorrente deposita osservazioni nel novembre 2023, sollecitando l’adozione del piano. Non riceve alcun riscontro e propone ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione degli atti intervenuti. La comunicazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e la presupposta deliberazione di Giunta manifestano in via definitiva e conclusiva la volontà dell’ente: pongono termine al procedimento avviato con la proposta di piano attuativo. La circostanza che la nota abbia previsto la facoltà di presentare osservazioni non smentisce questa lettura, perché tale prerogativa va intesa come possibilità di formulare proposte alternative in vista di un riavvio ex novo del procedimento.
Assume rilievo dirimente il tenore della deliberazione di Giunta, inequivoca nel concludere negativamente l’istruttoria, non sussistendo le condizioni per ulteriori passaggi istruttori. La chiusura dell’istruttoria determina automaticamente l’arresto del procedimento di approvazione. Il Collegio richiama sul punto TAR Lombardia, Milano, IV, 18 aprile 2024, n. 1150, sulla competenza della Giunta all’approvazione di un piano attuativo conforme al P.G.T.
Né la nota può essere riletta come preavviso di rigetto: manca qualsiasi indicazione in tal senso e, trattandosi di procedimento pianificatorio, lo stesso non è soggetto alla legge generale sul procedimento, come stabilito dall’art. 13, comma 1, legge n. 241 del 1990 (cfr. TAR Lombardia, Milano, IV, 5 febbraio 2024, n. 290).
Da qui la conseguenza sull’obbligo di provvedere. Le osservazioni del novembre 2023 chiedevano in sostanza di intervenire in autotutela su una determinazione non gravata in sede giurisdizionale. Secondo la giurisprudenza richiamata, non sussiste di regola alcun obbligo della P.A. di avviare e concludere un procedimento in autotutela, salvi i casi in cui sia doverosa o emergano ragioni di giustizia ed equità (Consiglio di Stato, II, 7 marzo 2023, n. 2371; VI, 9 gennaio 2020, n. 183; VI, 20 giugno 2019, n. 4211). Le istanze di sollecitazione non danno luogo a silenzio inadempimento (Consiglio di Stato, V, 9 febbraio 2022, n. 940; V, 9 gennaio 2024, n. 301).
Il Collegio stigmatizza poi l’effetto elusivo: imporre un obbligo di provvedere consentirebbe di superare i termini di impugnazione mediante un’istanza all’amministrazione (Cons. Stato, VI, 25 maggio 2020, n. 3277). La mancata impugnazione della comunicazione e della deliberazione non può essere surrogata dall’azione di accertamento ex art. 117 cod. proc. amm., che eluderebbe i termini di decadenza dell’art. 29 cod. proc. amm. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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