Tetti di spesa sanitaria e clausola di riequilibrio nel piano di acquisto (TAR Sardegna n. 372 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il piano di acquisto delle prestazioni di specialistica ambulatoriale che determina i tetti di spesa per le strutture private accreditate è legittimo quando applica i criteri direttivi fissati dalla Regione, esplicitandone il peso e il percorso di calcolo. La clausola di riequilibrio che contiene la riduzione entro una soglia massima rispetto al fatturato dell’anno precedente non è irragionevole, perché evita forti squilibri tra strutture da un anno all’altro. Se tale clausola opera concretamente a vantaggio della struttura, la censura che la investe è inammissibile per carenza di interesse. L’integrazione dell’istruttoria e della motivazione disposta in esecuzione di pronunce del giudice amministrativo rende infondate le doglianze di difetto di istruttoria e di motivazione, se la struttura non formula motivi aggiunti avverso l’atto integrativo.

Il Fatto

Una struttura privata autorizzata e accreditata con il servizio sanitario regionale per la branca della fisiokinesiterapia impugna la proposta di contratto formulata dall’Azienda per la tutela della salute per il triennio 2018/2019/2020, oltre agli atti presupposti. Il ricorso è proposto in esito alla trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La ricorrente deduce che l’Azienda avrebbe individuato un criterio nuovo, rapportando il tetto di spesa al solo fatturato del 2017, e avrebbe pretermesso gli altri criteri direttivi regionali: fatturato storico del triennio, capacità erogativa, dislocazione territoriale e tempi di attesa. Lamenta inoltre l’applicazione della riduzione massima del 7% e la progressiva diminuzione dei tetti per il 2019 e il 2020, nonostante il finanziamento regionale complessivo invariato. L’Azienda resiste e chiede la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso. Muove dalla verifica del criterio contestato e rileva che il Piano di acquisto allegato alla delibera impugnata elenca i criteri utilizzati per l’attribuzione del 90% del tetto di spesa, specificando il peso di ciascuno. Il restante 10% è destinato al riequilibrio, per assicurare che nessuna struttura perda più del 7% o guadagni più dell’8% rispetto al fatturato del 2017. La ricorrente ha quindi ottenuto un tetto derivante dall’applicazione di tutti i criteri regionali, compresa la clausola correttiva: la doglianza sulla pretesa pretermissione degli indirizzi regionali non trova riscontro.

Quanto alla clausola di riequilibrio, il Collegio richiama la propria precedente TAR Sardegna, Sez. I, n. 780 dell’08.10.2019 e ne conferma la non irragionevolezza: la ratio è evitare, da un anno all’altro, situazioni di forte squilibrio tra strutture accreditate, esposte alla variabilità dei tetti. Nel caso concreto il tetto teorico risultava inferiore di oltre il 7% al fatturato 2017, e la clausola ha ricondotto l’assegnazione entro la soglia di riduzione massima. L’applicazione è stata dunque vantaggiosa per la struttura, con conseguente carenza di interesse a censurarla.

Sulla riduzione per il 2019 e il 2020, il Tribunale richiama la motivazione della delibera, la cui adeguatezza è stata positivamente vagliata dal Cons. Stato, Sez. III, n. 4845 del 24.06.2021: la programmazione è rideterminata in incremento o diminuzione rispetto al 2018 in base ai fabbisogni del piano approvato, con gradualità e limite del 2,5% annuo.

Le medesime considerazioni portano al rigetto delle censure di eccesso di potere, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Il Collegio valorizza la delibera con cui l’Azienda, in esecuzione delle pronunce del Consiglio di Stato richiamate, ha integrato l’istruttoria e la motivazione del piano. Per la struttura ricorrente sono esplicitati il percorso di calcolo e le quote relative a fatturato medio del triennio, capacità erogativa e capillarizzazione. Il Tribunale rileva che la ricorrente non ha precisato le censure a fronte delle integrazioni, né ha proposto motivi aggiunti avverso l’atto integrativo, autonomamente lesivo come atto plurimo.

Il ricorso è respinto. La particolarità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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